Contratti pubblici – Antimafia – Informativa interdittiva – Controllo giudiziario – Esito favorevole alla bonificabilità dell’impresa – Conseguenze sull’informativa – Efficacia ex nunc –  Rivalutazione dell’informativa da parte del Prefetto – Provvedimento liberatorio.

 ECLI:IT:CDS:2023:5509SENT

Le pronunce della III Sezione, nn. 6144/2023 e 5509/2023, insieme a quelle, loro antecedenti, nn. 7 e 8 del 2023 della Plenaria, consentono una ricostruzione dettagliata della prevenzione collaborativa, delineando i confini della giustizia amministrativa rispetto all’attività rimessa alla magistratura penale e chiarendo l’onere di conformazione che grava sul Prefetto.

 

Pubblicato il 06/06/2023

  1. 05509/2023REG.PROV.COLL.
  2. 01086/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2021, proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo Foggia, dal Ministero dell’Interno e dall’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Ciociola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 giugno 2023 il Cons. -OMISSIS-Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. La società “-OMISSIS- srl”, avente sede in -OMISSIS- ed operante nel settore della “installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti ai sensi del d.m.37/2008…“, è stata attinta dal provvedimento del Prefetto di Foggia n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2020 con il quale le è stata negata l’iscrizione nella white list provinciale.
  2. L’atto prefettizio è stato impugnato dalla società innanzi al TAR Puglia e da questi annullato con sentenza n. -OMISSIS-.
  3. In data 27 novembre 2020, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice della Prevenzione, ha accolto l’istanza di applicazione dell’istituto del controllo giudiziario nel frattempo avanzata dall’impresa ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs. n. 159/2011.
  4. La sentenza di primo grado è stata appellata dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Foggia e dall’A.N.A.C. con atto notificato in data 7 febbraio 2021.
  5. Con istanza depositata in data 28 aprile 2022 l’impresa appellata ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’articolo 79, comma 1, c.p.a. sino alla scadenza del termine biennale di efficacia del controllo giudiziario.
  6. Su questa istanza il Collegio ha deciso (con ordinanza n. 5624 del 2022) di rimettere all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, una serie di questioni interpretative sui rapporti intercorrenti tra l’interdittiva disposta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 84, del decreto legislativo n. 159 del 2011 e il controllo giudiziario disposto dal Tribunale di prevenzione, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, del medesimo decreto.
  7. E’ quindi intervenuta la decisione dell’Adunanza Plenaria (sentenza n. 8 del 2023) che, una volta chiariti i quesiti posti dall’ordinanza di rimessione, ha restituito la causa alla Sezione rimettente, ai sensi dell’art. 99, comma 4, del cod. proc. amm..
  8. In vista della nuova udienza pubblica di discussione fissata al 1° giugno 2023, la parte appellante, con nota del 18 aprile 2023, ha depositato “ai fini delle conseguenti determinazioni … il provvedimento -OMISSIS-del 21 novembre 2021 con cui, a seguito di riesame conseguente alla scadenza del controllo giudiziario, la Prefettura di Foggia ha aggiornato, con esito liberatorio, il provvedimento interdittivo oggetto di giudizio”.
  9. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 1° giugno 2023.
  10. Va preliminarmente definita la rilevanza processuale della nota depositata dal Ministero appellante in data 18 aprile 2023, la quale, sebbene veicolata attraverso il modulo PAT per il deposito della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, non contiene un’espressa manifestazione di cessazione dell’interesse alla definizione della lite.

10.1. Il Collegio ritiene che essa non incida sulla procedibilità dell’appello, in quanto:

  1. i)la cessazione dell’interesse alla definizione della lite, ove non manifestata espressamente dalla parte, deve desumersi da fatti oggettivi e inequivoci;
  2. ii)nel caso in esame, il provvedimento di riesame ha efficacia ex nunce si giustappone, logicamente e temporalmente, alla precedente misura interdittiva;

iii) non a caso, nel provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-del 21 novembre 2021 si legge che Le circostanze sopravvenute innanzi descritte, in relazione a quelle già sussunte nell’interdittiva originaria, valutate non atomisticamente ma nel loro complessivo significato, rebus sic stantibus, consentono di inferire un giudizio prognostico diverso da quello formulato nell’informazione interdittiva antimafia oggetto di riesame, circa il pericolo attuale di condizionamento dell’impresa interdetta da parte del gruppo mafioso di riferimento”;

  1. iv)questa interazione tra i due provvedimenti rende giustificazione del perché, in termini oggettivi, non possa dirsi cessato l’interesse, in capo alla parte appellante, ad ottenere – attraverso la riforma della pronuncia di primo grado – il riconoscimento della legittimità del primo dei due atti.
  2. Appurata la procedibilità dell’appello e venendo alla disamina nel merito dei motivi di gravame, va innanzitutto premesso che il diniego di iscrizione nella white list è basato su una prima serie di elementi indizianti dedotti dagli accertamenti sul contesto familiare e relazionale di -OMISSIS–OMISSIS-, amministratore unico, e di -OMISSIS–OMISSIS-, padre convivente di -OMISSIS-, già amministratore e attuale responsabile tecnico dell’impresa “-OMISSIS-“.

11.1. Questo il quadro familiare facente capo ai due -OMISSIS-, come illustrato nel provvedimento prefettizio:

— -OMISSIS-e il padre -OMISSIS-sono rispettivamente nipote e fratello del noto pluripregiudicato, già sorvegliato speciale, -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-il -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-”, esponente di spicco della criminalità organizzata di -OMISSIS-, affiliato al gruppo “-OMISSIS-” che contende all’opposto clan-OMISSIS- l’egemonia sul territorio garganico. Il giorno 21 marzo 2019, il pluripregiudicato -OMISSIS- -OMISSIS- è stato ucciso, in un agguato di mafia, nel centro del comune di -OMISSIS-;

— la caratura criminale di -OMISSIS- -OMISSIS-, gravato da precedenti penali anche per associazione per delinquere di stampo mafioso, trova conferma nel fatto che nelle pregresse relazioni semestrali della D.I.A. al Parlamento veniva individuato un gruppo criminale “-OMISSIS—OMISSIS-“, operante in -OMISSIS- e che prendeva il nome proprio dal citato pluripregiudicato;

— -OMISSIS- -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-sono inoltre figli di -OMISSIS- -OMISSIS-(deceduta), nata a -OMISSIS–OMISSIS- il 3.10.1928, sorella di -OMISSIS–OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, meglio conosciuto come “-OMISSIS-“, soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali e capostipite della famiglia malavitosa omonima operante nel territorio di -OMISSIS-e di -OMISSIS-;

— -OMISSIS–OMISSIS- è inoltre cugino diretto di -OMISSIS- -OMISSIS-, assassinati in agguati di mafia, e di -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, unico superstite dell’omonimo clan criminale a seguito della sanguinosa faida tuttora in corso che, come si è detto, ha visto contrapposte le rispettive famiglie del gruppo “-OMISSIS-“, ora “-OMISSIS-“, e del clan mafioso-OMISSIS-;

— sul conto di -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS- si annoverano diverse vicende giudiziarie, come quella relativa alla più vasta operazione antimafia condotta nei confronti della criminalità organizzata garganica denominata “-OMISSIS–“. Particolarmente significativo – in quanto dimostrativo delle salde intese raggiunte dal clan -OMISSIS- con sodalizi criminali extraterritoriali – è il coinvolgimento di -OMISSIS- -OMISSIS–OMISSIS-nell’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-” del 1999, che ha svelato l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri tra il Montenegro, -OMISSIS-, Napoli, le Marche e la Lombardia nonché al riciclaggio dei proventi illeciti in attività commerciali e presso istituti bancari elvetici: la predetta operazione, che coinvolgeva 19 persone tra le quali vari esponenti del clan camorristico partenopeo “-OMISSIS-“, ha evidenziato il ruolo di -OMISSIS- -OMISSIS–OMISSIS-, che, insieme con il fratello -OMISSIS-, provvedeva sul litorale di -OMISSIS-allo sbarco e al successivo smistamento del prodotto di contrabbando;

— un altro esponente di assoluto rilievo del clan -OMISSIS- è -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 21.5.1967, figlio di -OMISSIS-alias “-OMISSIS-” e fratello del già citato -OMISSIS–OMISSIS-: dunque cugino di -OMISSIS–OMISSIS- e zio del titolare della “-OMISSIS- -OMISSIS-“, ovvero -OMISSIS–OMISSIS-;

— -OMISSIS- -OMISSIS- è stato assassinato in un agguato di chiaro stampo mafioso, insieme ad altre tre persone, il 9 agosto 2017 nelle campagne di -OMISSIS-, allorquando un commando formato da non meno di quattro/cinque persone esplodeva diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’autovettura, condotta dal proprietario, -OMISSIS-, con a bordo suo cognato -OMISSIS- -OMISSIS-: nella circostanza venivano assassinati anche i fratelli -OMISSIS-, agricoltori che si trovavano sul luogo dell’eccidio;

— un altro cugino di -OMISSIS–OMISSIS- e zio dell’amministratore della “-OMISSIS-” è -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a-OMISSIS-, elemento apicale del clan, assassinato in un agguato il 21.4.2009, insieme al suo autista, -OMISSIS-. Analoga sorte, appena un anno più tardi, ha colpito il figlio di -OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-, ucciso a -OMISSIS-il 27.6.2010;

— tutti questi gravissimi fatti di sangue sono avvenuti con azioni e modalità esecutive tipicamente riconducibili ad ambienti criminali di tipo mafioso. Il 23 giugno 2004 è stata inoltre portata a termine dalla DDA di Bari la più vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata garganica (c.d. “-OMISSIS-“) con l’arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegale di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di droga;

— è significativa la circostanza che la sentenza relativa al processo “-OMISSIS-“, che ha disvelato l’esistenza della mafia garganica come aggregato criminale a forte impronta familistica, connoti il gruppo “-OMISSIS-” come “mafia degli affari”, capace, quindi, di permeare il tessuto economico nelle varie forme offerte dal variegato mondo dell’imprenditoria;

— nel 2016 il clan “-OMISSIS-” è stato, tra l’altro, coinvolto nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” che ha fatto luce su come l’assetto criminale del Gargano risenta e sia espressione anche della collaudata sinergia registratasi tra soggetti di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Nell’ambito di questa operazione di polizia è stato attinto da ordine di custodia cautelare in carcere – con i principali esponenti del clan “-OMISSIS-” – il più volte citato -OMISSIS- -OMISSIS-, zio di -OMISSIS-, amministratore unico dell’impresa scrutinata, e fratello di -OMISSIS-, responsabile tecnico della stessa;

— particolarmente significativa, per delineare la preoccupante ed attuale pervasività del clan -OMISSIS-, si rivela inoltre l’operazione di polizia “Nel nome del Padre”, di cui all’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS-, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia il 23 febbraio 2018, nei confronti di 9 soggetti referenti del clan “-OMISSIS-“, i quali garantivano il collegamento tra i capi clan detenuti presso la Casa Circondariale di Foggia e l’esterno.

11.2. Sotto il profilo del quadro territoriale, nel provvedimento interdittivo si evidenzia come il crimine organizzato di -OMISSIS- sia espressione del più ampio contesto della mafia garganica, una delle consorterie criminali più agguerrite della provincia di Foggia, spesso basata su legami familiari o sociali tipici e su uno strettissimo rapporto con il territorio, ove essa esercita il proprio potere di intimidazione mafiosa e, al contempo, concentra la produzione dei propri profitti illeciti (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, usura, ecc.);

— la ferocia del contesto mafioso in esame è confermata dalla tragica serie di omicidi che hanno colpito la famiglia “-OMISSIS-” e, da ultimo, dall’assassinio di -OMISSIS- -OMISSIS-, oltre che dall’assassinio di -OMISSIS-, referente del clan “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, avvenuto l’11 novembre 2019;

— è peraltro indiscussa la sussistenza di rapporti intessuti dal clan -OMISSIS-, oltre che con noti esponenti del clan mafioso foggiano denominato “Società” (la -OMISSIS-), anche con esponenti apicali delle ‘ndrine calabresi del reggino e con soggetti ai vertici della criminalità partenopea, come risulta dagli atti di indagine che hanno portato all’arresto del camorrista latitante -OMISSIS-;

— l’humus criminale di -OMISSIS- -OMISSIS- è dunque da ricondursi alla “famiglia”, che costituisce il punto di forza e la caratteristica tipica dei gruppi mafiosi garganici: si tratta di veri e propri legami familistici di tipo mafioso, con immedesimazione del dato parentale nell’attività criminale della “famiglia” di riferimento.

11.3. Sotto un terzo profilo, il provvedimento interdittivo pone in evidenza come l’attività svolta dalla società “-OMISSIS-” si concentri proprio nella geografia economica del Comune di -OMISSIS-, il cui consiglio comunale è stato già destinatario di un provvedimento dissolutorio ai sensi dell’art. 143 del TUOEL, confermato in sede giurisdizionale;

— la misura di scioglimento e i relativi allegati hanno evidenziato la vulnerabilità dell’amministrazione a forme di condizionamento mafioso e l’attecchimento all’interno della stessa di fenomeni di mala gestio nell’esercizio delle attività afferenti alla sfera economica, tradottesi anche in riconoscimenti di vantaggi indebiti all’impresa “-OMISSIS-“;

— la storia imprenditoriale della società interdetta dimostra, infatti, come la stessa abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato nei rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso, nel caso di specie “-OMISSIS—OMISSIS-“, che, in un contesto territoriale limitato, come quello di -OMISSIS- (poco più di sei mila abitanti), può avere effetti molto incisivi.

  1. La trama motivazionale del provvedimento prefettizio, di cui sin qui si è dato conto, è stata ritenuta carente dal giudice di primo grado, in quanto essa trarrebbe linfa argomentativa da un’unica pista deduttiva concernente il rapporto di parentela tra l’imprenditore interdetto e un esponente di spicco del clan “-OMISSIS-“.

A tal proposito, nella motivazione della pronuncia del TAR si legge che “ …di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa) ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti. E’ stata conseguentemente esclusa la legittimità dell’informativa antimafia emessa dalla prefettura qualora dalle informazioni delle Forze dell’ordine non emerga alcun elemento idoneo a prefigurare alcun genere oggettivo di rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’impresa interessata, ma l’interdittiva risulti motivata solo da rapporti di parentela o di amicizia individuale tra l’imprenditore interessato e persone a loro volta sospettate di collegamenti o infiltrazioni mafiosi senza accertamento effettivo di circostanze concrete”.

  1. La pronuncia di primo grado è stata censurata dalla parte appellante mediante rilievi intesi: i)a fornire la compiuta ricostruzione del quadro fattuale di riferimento (pp. 3-11 atto di appello); ii) a contestare il metodo di lettura, atomistico e parcellizzato, adottato dal TAR nella disamina del composito compendio istruttorio (pp. 12 atto di appello); iii)a segnalare una serie di elementi di contesto che arricchiscono il dato parentale di profili istruttori aggiuntivi in grado di legittimare il provvedimento prefettizio (pp. 13-21 atto di appello).
  2. Questo Collegio ritiene che la motivazione del TAR non resista alle incisive critiche avanzate dalla parte appellante.

La lettura degli atti smentisce l’assunto centrale posto a base delle difese di parte appellata – secondo il quale la Prefettura avrebbe fatto esclusivo riferimento al solo elemento parentale – e al contrario dimostra che la valutazione trasfusa nel provvedimento prefettizio ha messo a profitto un quadro composito di plurimi e convergenti elementi indiziari, ritraibili:

— dal contesto socio ambientale in cui opera l’impresa sottoposta a verifica antimafia;

— dai rapporti di stretta parentela e di conseguente frequentazione necessaria del responsabile tecnico e dell’amministratore della società -OMISSIS- con soggetti organici al clan “-OMISSIS-“;

– dalla dominanza territoriale del sodalizio criminale e dalla sua pervasività nell’economia legale;

– dalla proiezione pubblica del contesto e dei rapporti parentali evocati, concretizzata in comportamenti “compiacenti” della pubblica amministrazione.

14.1. Non è vero, dunque, che l’elemento parentale si pone come dato indiziario isolato nello scenario tratteggiato dalla Prefettura, poiché a rafforzarne la pregnanza sintomatica concorrono plurimi fattori inferenziali desunti sia dalla particolare intensità del vincolo di sangue, sia dal peculiare significato che esso assume in un ambito territoriale a spiccata dominanza mafiosa, quale quello diffusamente descritto nella misura preventiva.

Come più volte affermato da questa Sezione, si tratta di elementi di contesto muniti di un sostrato “fattuale” (in quanto concernenti la dimensione e strutturazione familiare dell’impresa, il quadro socio-territoriale nel quale essa opera, gli elementi sintomatici della sua vicinanza ad epicentri malavitosi) – oltre che rappresentativi delle peculiarità sociologiche ricorrenti ed astraibili dal tracciato criminale di riferimento – che si prestano ad essere integrati ed orientati da valutazioni presuntive che concorrono a delineare in termini sufficientemente puntuali e aderenti al “reale” la peculiare situazione ambientale nella quale l’impresa è attiva ed a fondare una legittima ipotesi prognostica sulla dinamica relazionale nella quale la stessa, verosimilmente, si trova ad operare.

14.2. D’altra parte, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – di fatto confermativa di un indirizzo consolidato di questa Sezione – a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche i rapporti di parentela, la’ dove gli stessi assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare dell’impresa, riconducibile a logiche di controllo territoriale delle attività economiche e di pianificata “regia collettiva” delle attività del circuito “legale”.

14.3. Sempre con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, questa Sezione ha più volte chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo la’ dove tali rapporti, per la loro natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lascino supporre con ragionevole plausibilità, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa soggiaccia ad una conduzione collettiva e ad una regìa familiare (di diritto o di fatto), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.

  1. Ad integrazione e a supporto del dato sintomatico desumibile dal quadro “parentale” e dal relativo contesto sociale di riferimento, la misura prefettizia qui all’esame ha posto in evidenza come l’impresa “abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso”.

15.1. Sul punto, il TAR si è limitato a osservare che il convincimento espresso dalla Prefettura non è “affatto dimostrato”.

15.2. Questo Collegio ritiene, al contrario, che la valutazione espressa dagli organi di Polizia si fondi su una serie di dati storici certamente apprezzabili nell’ottica di uno scrutinio di pregnanza sintomatica a carattere preventivo. Tra questi: il fatto che alla gara attraverso la quale è stata affidata la concessione abbia preso parte la sola impresa Gentile; che la stessa non sia stata sottoposta a verifica antimafia su iniziativa del Comune; che, nonostante nel bando e nel disciplinare di gara la durata della concessione fosse fissata in 30 anni dalla stipula dell’atto, come peraltro previsto dal comma 6 del citato art. 143, nello schema di contratto la durata sia poi stata elevata a anni 40, senza alcuna motivazione; che, ancor prima della conclusione dei lavori, la struttura sia stata utilizzata per attività imprenditoriale dalla società concessionaria, senza alcun rilievo da parte dell’ente concedente.

15.3. Queste circostanze non sono state smentite dalla impresa appellata e, nonostante il giudice penale abbia escluso la sussistenza del reato di abuso d’ufficio a carico del responsabile del procedimento, legittimamente la Prefettura ne ha valorizzato la rilevanza sintomatica a fini preventivi, esprimendo un ragionamento induttivo che smentisce la tesi di un suo giudizio prognostico “arbitrario”, fondato su mere congetture e sprovvisto di basi fattuali e argomentative.

  1. I dati indiziari sin qui esaminati si saldano, infine, con l’ulteriore elemento di riscontro esterno, ingiustamente trascurato dal TAR, rappresentato dallo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, disposto ai sensi dell’art. 143 del TUOEL.

Esso assume specifico rilievo nella pronuncia del TAR Lazio n. -OMISSIS-, che ha confermato la legittimità della misura dissolutoria, ove si precisa, proprio con specifico riferimento al settore degli affidamenti di lavori e di servizi pubblici, che “assumono valore emblematico le vicende relative all’affidamento delle opere di realizzazione di un impianto sportivo aggiudicate a gennaio 2014, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 allora vigente, ad una società il cui socio ed amministratore unico ed il cui responsabile tecnico sono stretti parenti di un noto “capo clan”.

  1. Risulta in definitiva dimostrata la non persuasività della sentenza impugnata, per aver fornito una lettura del provvedimento interdittivo avulsa da una compiuta valutazione del quadro ambientale di riferimento e da una considerazione sistematica e organica dei plurimi elementi indiziari, i quali elevano il ragionamento inferenziale sviluppato dalla Prefettura ad un livello di concretezza proporzionato alla consistenza del rischio infiltrativo e alla soglia di anticipazione preventiva tipica della misura interdittiva.
  2. Vanno quindi esaminati i motivi assorbiti dalla pronuncia di primo grado e riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..

18.1. Essi riguardano:

  1. a)i provvedimenti adottati dal Comune di -OMISSIS- in data 12 e 16 giugno 2020 (nota del Responsabile del Settore n. 5 – Lavori pubblici, con la quale l’affidataria CPL Concordia è stata “invitata” “a voler adottare ogni urgente provvedimento di revoca del contratto di subappalto in essere con la ditta -OMISSIS- srl”; determinazione del Responsabile del Settore n. 4 – Vigilanza, con la quale è stata revocata la S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande nel bar in concessione), censurati come affetti da vizi propri per essere stati adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento.

Secondo la parte appellata “la partecipazione procedimentale avrebbe consentito alla società -OMISSIS- di poter evidenziare l’illegittimità dell’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto nei propri confronti, così evitando che si giungesse all’adozione di provvedimenti inibitori della prosecuzione della propria attività d’impresa e, quindi, gravemente lesivi dei propri diritti ed interessi”;

  1. b)la determinazione comunale di revoca della concessione di costruzione e gestione dell’impianto sportivo costruito dalla società -OMISSIS- in zona “Concezione”, censurata in quanto:

b1) adottata senza alcuna esternazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali presentate dall’odierna ricorrente;

b2) carente di motivazione e istruttoria su diversi profili che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare onde accertare il carattere non essenziale del servizio; la sostituibilità in tempi brevi del gestore; la possibilità per l’impresa di conseguire l’ammissione al controllo giudiziale ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia;

b3) carente della previsione (ex art. 94 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011) del pagamento dell’importo complessivo di 609.000,00 euro, interamente sostenuto dal concessionario per la realizzazione del campo sportivo;

  1. c)la nota comunale del 12 giugno 2020, censurata in quanto priva dei requisiti di forma e contenuto per poter assurgere a valido provvedimento di revoca dell’autorizzazione al subappalto;
  2. d)le note di risoluzione contrattuale, impugnate in quanto inficiate in via derivata dal vizio della nota comunale del 12 giugno 2020.

18.2. In relazione a tali atti, la Sezione ritiene che sia cessato l’interesse ad agire della parte appellata, in quanto gli effetti dell’interdittiva di cui all’art. 94 sono stati sospesi dall’ammissione al controllo giudiziario (ai sensi dell’art. 34 comma 7) e il provvedimento di riesame, avente carattere di documentazione antimafia liberatoria, ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011, ha spiegato efficacia dal giorno successivo al termine del controllo giudiziario, fissato per il 26 novembre 2022, consentendo da quella stessa data l’iscrizione dell’impresa nella white list provinciale. Deve quindi concludersi che l’obbligo di revoca della concessione o di recesso dai contratti non sia più attuale nei suoi effetti, in quanto superato dalla sopravvenienza, in una successione senza soluzione di continuità, dei menzionati provvedimenti sospensivi e abilitanti (sul tema della rilevanza del controllo giudiziario nella fase esecutiva del contratto si vedano Cons. Stato, sez. V, nn. 4619/2021 e 2247/2022).

  1. Conclusivamente, l’appello merita di essere accolto, mentre vanno dichiarati improcedibili i motivi riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a..
  2. Quanto alle spese di lite, l’alterno esito dei due gradi giudizi e la peculiarità delle questioni esaminate ne giustificano la compensazione integrale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:

  1. a) respinge i motivi avverso il provvedimento del Prefetto di Foggia n. -OMISSIS-dell’8 giugno 2020;
  2. b) dichiara improcedibili i motivi avverso i provvedimenti derivati riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a.;
  3. c) compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Mario Luigi Torsello
 

IL SEGRETARIO

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