ECLI:IT:CONS:2023:9350SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – Annullamento in I grado – Impresa  a conduzione familiare – Dissidi tra fratelli rispetto alla gestione  dell’impresa – Conseguenti vicende giudiziarie – Escludono la natura fittizia delle operazioni – Respinge l’appello.

Pubblicato il 31/10/2023

  1. 09350/2023REG.PROV.COLL.
  2. 02803/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2023, proposto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, e dal Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, Alfredo Arcorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza gravata, il T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria, Area I, protocollo n. n. -OMISSIS–, di “informazione di interdittiva antimafia” e diniego iscrizione nella “white list” della -OMISSIS-

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Si è costituita in giudizio, per resistere al gravame, la ricorrente in primo grado.

Alla camera di consiglio del 4 maggio 2023, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, il giudizio è stato rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 14 settembre 2023 il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.

  1. Il ricorso in esame si inserisce in una complessa vicenda concernente l’adozione di provvedimenti di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti di società riconducibili ai fratelli -OMISSIS-.

Il provvedimento amministrativo sopra indicato, impugnato nel primo grado del presente giudizio, si fonda su di una prognosi di permeabilità dell’impresa all’ingerenza della criminalità organizzata a sua volta ancorata ad una serie di seguenti elementi indiziari, richiamati in punto di fatto dalla sentenza gravata nei termini seguenti: “la società è gestita da -OMISSIS-, amministratore unico e socio, e dai suoi tre nipoti (figli del fratello -OMISSIS-, soci di minoranza con identica quota di partecipazione; il ruolo di sindaco risulta invece

conferito a -OMISSIS-; – -OMISSIS- è stato controllato con soggetti pregiudicati per vari reati, sorvegliati speciali di P.S., ma soprattutto appartenenti alla locale criminalità organizzata e, in particolare, anche con ruoli apicali, alla cosca ‘ndranghetistica -OMISSIS-; – il medesimo è proprietario di uno stabile a tre piani sito in -OMISSIS-il cui piano terra è stato concesso in locazione per l’esercizio di un supermercato di cui è titolare una società di cui è amministratrice e socia unica -OMISSIS-, figlia di un soggetto ritenuto affiliato alla predetta cosca ‘ndranghetistica, gravato da numerosi pregiudizi e già sorvegliato speciale di P.S.; – egli è, ancora, fratello di -OMISSIS-, già consigliere d’amministrazione della società, il quale, oltre ad essere stato controllato con soggetti gravati da pregiudizi per vari reati e ritenuti affiliati alla locale cosca di ‘ndrangheta, è coniugato e convivente con -OMISSIS-, inserita in un contesto familiare compromesso in quanto nipote materna di quattro soggetti, uno dei quali deceduto nel 2006, i quali annoverano svariati pregiudizi (segnalazioni e precedenti) per reati di matrice mafiosa, stupefacenti, armi e sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenuti contigui alla medesima ‘-OMISSIS-”.

  1. Ciò posto, il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado, osservando, tra l’altro, che “Venendo al più delicato profilo dei rapporti tra i fratelli -OMISSIS-e delle cointeressenze tra le diverse società di cui i medesimi sono, o sono stati, titolari, parte ricorrente ha in primo luogo evidenziato la totale autonomia, giuridica e patrimoniale, della -OMISSIS-s.r.l. rispetto alle altre compagini societarie nella titolarità del medesimo -OMISSIS- e del fratello -OMISSIS-, non essendosi mai registrate interferenze di alcun genere con dette ultime società, né in termini di partecipazioni né di gestione dell’attività aziendale. A supporto dell’estraneità della società a qualsiasi cointeressenza con il congiunto -OMISSIS–OMISSIS- ha allegato e comprovato, con l’ausilio di una consulenza tecnica di parte (all. 14 alla memoria del 18/10/2022), che la -OMISSIS- veniva costituita nel 2012 da -OMISSIS-, il quale ne sottoscriveva l’intero capitale sociale. Tale composizione rimaneva invariata fino al 4 luglio 2013, allorquando quest’ultimo cedeva al proprio nipote -OMISSIS–OMISSIS-, figlio del fratello -OMISSIS-, metà della propria quota di partecipazione. Nella compagine

sociale entravano, infine, nel 2020 gli altri due figli di quest’ultimo, ripartendosi in parti uguali il 50% del capitale sociale sino ad allora nella titolarità del fratello. Da tale data, dunque, la composizione della società diveniva analoga a quella della ‘–OMISSIS-’, avendo frattanto questi ultimi ricevuto per donazione da parte del loro padre (-OMISSIS-) le quote di cui egli era titolare nell’anzidetta società”.

  1. L’amministrazione appellante, nell’unico motivo di gravame, premessa una ricognizione della disciplina normativa dell’istituto in esame, e della relativa ricostruzione giurisprudenziale, nel ribadire la valenza a suo avviso gravemente indiziante degli elementi fattuali valorizzati dal provvedimento prefettizio contestato, ha criticato la sentenza del primo giudice in quanto “per quanto concerne i rapporti tra i fratelli -OMISSIS-e le cointeressenze tra le diverse società di cui i medesimi sono o sono stati titolari, il Giudice di prime cure ha dato per assodate le mere affermazioni di controparte, nel senso che non si sarebbero mai registrate interferenze di alcun genere, richiamando la consulenza tecnica di parte che di certo non può avere – proprio perché di parte – una valenza tale da mettere in discussione o addirittura prevalere sugli obiettivi esiti delle attività svolte dalle Forze dell’Ordine e sui plurimi elementi emersi e valorizzati nel provvedimento e nei documenti depositati, al cui contenuto si rimanda”.
  2. Il mezzo, ad avviso del Collegio, è infondato.

Va osservato, proprio nell’ottica della coerenza – sollecitata dall’appellante – della valutazione del caso di specie rispetto ai princìpi giurisprudenziali elaborati in materia, che ciò che connota in modo peculiare la fattispecie in esame è il seguente dato strutturale.

Ciascuno dei fratelli -OMISSIS-presenta un elemento di potenziale rilievo sul piano della contiguità con ambienti di criminalità organizzata.

Per quanto riguarda –OMISSIS-, trattasi del rapporto di coniugio con -OMISSIS-, che sarebbe inserita in un contesto familiare controindicato.

Per quanto riguarda -OMISSIS- che gestisce le proprie società insieme ai tre figli del fratello -OMISSIS- (deceduto), egli è proprietario di un immobile concesso in locazione a -OMISSIS-, figlia di un soggetto ritenuto affiliato alla omonima cosca (anche sulla autonoma valenza indiziante di tale rapporto il T.A.R. – con argomenti non superati dal mezzo in esame – ha peraltro stigmatizzato il difetto d’istruttoria del provvedimento impugnato in primo grado, posto che si tratta di rapporto concluso da anni e che invece l’amministrazione valorizza in termini di attualità).

I provvedimenti prefettizi, oltre a valorizzare non meglio specificate frequentazioni con soggetti controindicati (elemento che, in assenza di diverse e più qualificanti risultanze, non assume valore indiziante autonomo, specie in un contesto territoriale circoscritto e limitato, ove è inevitabile l’interazione soggettiva non necessariamente espressiva di relazioni significative), pongono tali elementi in relazione di inferenza logica tra di loro, sul presupposto della comunanza di interessi imprenditoriali fra i fratelli -OMISSIS-, e ne fanno derivare la prognosi di contiguità secondo il canone del “più probabile che non”.

Tale presupposto è stato però escluso dal T.A.R. con affermazione contestata dall’appellante.

  1. Invero deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato nel mezzo in esame, sul punto il primo giudice non ha assunto a base dell’argomentazione le affermazioni della parte ricorrente, ma le ha sottoposte a verifica critica.

È infatti emerso che l’originaria attività imprenditoriale paterna (“–OMISSIS-”) non è stata più condotta congiuntamente dai figli del fondatore a seguito dei dissidi sorti, proprio in punto di gestione imprenditoriale, fra -OMISSIS- -OMISSIS-da un lato, e -OMISSIS- e -OMISSIS- dall’altro.

Lungi dal recepire acriticamente le tesi difensive della parte ricorrente, la sentenza gravata opera un’analitica (e documentata) ricostruzione dei rapporti conflittuali interni alla “–OMISSIS-” a partire dal 2015: conflittualità che, come bene argomenta il T.A.R., hanno travalicato la sfera imprenditoriale per estendersi all’ambito familiare e personale, e si sono manifestate anche mediante contenziosi giudiziari davanti al Tribunale di -OMISSIS-.

Le superiori risultanze impediscono pertanto di accedere alla tesi della parte appellante, che – invero in maniera generica – deduce la possibilità che le vicende societarie considerate siano fittizie e strumentali: una simile affermazione infatti cozza contro il rilievo che nel caso di specie la conflittualità risulta essere – da plurimi elementi fattuali documentati in giudizio – piuttosto reale; e che comunque non vi siano elementi obiettivi per inferirne una corrispondente strategia di tipo elusivo.

  1. L’infondatezza dell’argomento appena richiamato, ha l’effetto di privare di fondatezza il ricorso in appello.

Una volta esclusa la riferibilità alla medesima (sul piano delle cointeressenze) sfera soggettiva ed imprenditoriale delle vicende dei due fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, cade – proprio in forza dei canoni giurisprudenziali invocati dall’appellante – la possibilità di valutare cumulativamente, in chiave inferenziale, gli elementi fattuali propri di ciascuno di essi.

La teoria della prova indiziaria si fonda infatti, già sul piano logico, sul noto canone per cui “quae singula non prosunt, collecta iuvant”: nel caso di specie l’amministrazione ha invece assegnato valore ad elementi in realtà “singoli”, considerandoli però come “collegati” al di fuori dei presupposti per l’instaurazione di una simile relazione logica.

Ciascuno dei sopra richiamati elementi, propri esclusivamente della sfera di ognuno dei due fratelli, ha un significato indiziante che non può essere letto – se non con un’evidente forzatura logica – in funzione dell’altro, proprio in ragione della rilevata estraneità e separatezza delle due sfere soggettive.

Ciascuno dei due soggetti rimane pertanto attinto da un solo elemento suscettibile di esprimere, astrattamente, un pericolo di contagio (il rapporto di coniugio, in un caso; il rapporto di locazione, nell’altro).

Nessuno di essi è però univocamente sintomatico del rischio di infiltrazione (tanto che i provvedimenti impugnati in primo grado deducono tale pericolo proprio dalla relazione inferenziale costruita fra i ridetti rapporti, propri però di soggetti privi – per quanto detto in precedenza – di cointeressenze apprezzabili ai fini che qui rilevano.

  1. Il ricorso in appello è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche menzionate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO

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