Antimafia – Informativa interdittiva – Consultazione degli elementi acquisiti dalla banca dati interforze – Senza valutazione istruttoria dei fatti contestati – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Accoglie.

 

ECLI:IT:CDS:2023:7033SENT

 

Pubblicato il 18/07/2023

  1. 07033/2023REG.PROV.COLL.
  2. 02491/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Provincia di Frosinone, Provincia di Alessandria, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. del Piemonte ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto da Ecotirrena per l’annullamento della comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Alessandria, ed ha respinto i motivi aggiunti rivolti contro l’informativa interdittiva successivamente adottata dalla medesima Prefettura.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 giugno 2023.

  1. La società ricorrente, come rilevato dal T.A.R., “-OMISSIS-
  2. L’appellante, nei motivi di gravame:

3.1. contesta l’argomentazione della sentenza in punto di sussistenza degli elementi del pericolo infiltrativo;

3.2. deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito ai rapporti fra -OMISSIS-;

3.3. denuncia il difetto di istruttoria e perplessità della motivazione in merito al fatto che non sussisterebbero elementi ostativi recenti in merito a -OMISSIS-;

3.4. infine, chiede la sospensione del giudizio a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario (domanda successivamente rinunciata, con memoria, a seguito della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 7/2023).

  1. In memoria l’appellante valorizza la motivazione del decreto di ammissione al controllo giudiziario, il quale evidenzia lo scarso significato inferenziale degli episodi considerati nella motivazione dell’informativa.

L’appellante si dice consapevole della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 319/2021) sulla diversità prospettica di tali valutazioni: nondimeno, insiste nel rappresentare che “non può non evidenziarsi la effettiva congruenza delle censure mosse da parte dell’appellante al provvedimento impugnato in prime cure prima, ed alla sentenza appellata, poi, rispetto al contenuto della decisione del Tribunale di Napoli quivi riportata. La motivazione di tale decisum, infatti, pone dubbi circa gli assunti ministeriali nella loro fase genetica, proprio in quanto la società appellante non sembra essere permeabile all’infiltrazione mafiosa per le medesime ragioni descritte dal Tribunale di Napoli”.

In limine, l’appellante ha depositato il Decreto n. 95/2023 del Tribunale di Napoli che ha revocato il controllo giudiziario, in quanto “non emergono nel caso in esame elementi da cui desumere l’opportunità di prorogare l’attività di controllo, né la necessità di disporre altre misure più invasive”.

  1. Osserva il Collegio che gli argomenti di censura addotti dalla parte appellante in relazione agli esiti del controllo giudiziario non possono essere invocati come parametri di legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, essendo ad essi sopravvenuti e comunque, come correttamente riconosciuto dalla stessa parte appellante, essendo fondati su elementi di valutazione normativamente in parte diversi (non solo sul piano diacronico) rispetto a quelli inerenti l’adozione dell’informativa (posto che, appunto, il “controllo” giudiziario è per definizione attività dinamica, laddove l’informativa viene adottata su base statica, in presenza di una analisi che fotografa la realtà aziendale con riguardo alle risultanze in fatto e in diritto al momento dell’adozione del provvedimento).

Il giudice della prevenzione penale ha infatti basato le sue valutazioni, in punto di sussistenza del pericolo infiltrativo, sulle vicende della gestione aziendale successive rispetto all’adozione dell’informativa (come emerge dalla motivazione del richiamato Decreto n. 95/2023, di revoca del controllo giudiziario).

Nondimeno, ad avviso del Collegio nel caso di specie sussistono elementi originari di parziale fondatezza del gravame che prescindono dagli esiti del controllo giudiziario.

  1. In particolare, con il terzo motivo di appello si deduce un difetto di istruttoria e una perplessità motivazionale legati al fatto che il pericolo di infiltrazione è stato desunto, tra l’altro, dai controlli eseguiti dalle forze di polizia su -OMISSIS-.

Il mezzo è fondato nella parte in cui lamenta che i medesimi controlli, risalenti nel tempo, erano già stati valutati precedentemente in modo non ostativo o comunque non rilevante.

È ben vero che il materiale indiziario si colora di valenza inferenziale non ex se, ma in quanto posto in relazione con il significato desumibile dalla complessiva mole di elementi acquisiti – anche in tempi diversi – in materia di trama relazionale dell’impresa e delle persone gravitanti attorno ad essa (per cui in astratto è ben possibile che un fatto, inizialmente apparso irrilevante, assuma una diversa importanza alla luce di acquisizioni successive).

Tuttavia, specie laddove il valore inferenziale di uno o più elementi sia oggetto di diverse valutazioni nel tempo, è necessario che si dia adeguato conto in motivazione di tale evoluzione valutativa: il che nel caso di specie non risulta essere avvenuto in modo tale da garantire il successivo sindacato giurisdizionale della motivazione.

Anche perché la valutazione complessiva presuppone ed implica, preliminarmente, la corretta acquisizione di ciascun (singolo) dato fattuale che la compone, e l’attribuzione ad esso del significato probatorio che gli è proprio (onde escludere possibili significati ricostruttivi alternativi o concomitanti).

  1. Nel caso di specie, come lamenta l’appellante, la relativa istruttoria non è consistita nella diretta acquisizione, da parte degli operanti, dei fatti in questione, come tali vagliati criticamente: ma nella mera consultazione della banca dati delle forze di polizia in assenza dell’acquisizione della relativa documentazione investigativa (non essendo evidentemente privo di significato, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del pericolo infiltrativo, il complessivo contesto fattuale e relazionale del controllo ritenuto rilevante).

Ciò si riscontra, in particolare, in relazione al contatto di -OMISSIS- avvenuto nel 2007: l’appellante assume che i due nominativi sarebbero stati indebitamente associati in ragione di una mera compresenza fisica nel corso di un ordinario controllo aeroportuale dei documenti (di talché, secondo tale prospettazione, l’assimilazione sarebbe potuta avvenire con riferimento a qualsiasi passeggero presente).

  1. Gli elementi appena considerati denotano pertanto un insufficiente approfondimento istruttorio e motivazionale.

Si tratta di un vizio che, proprio in ragione della più volte richiamata interdipendenza funzionale (reciproca) dei singoli elementi fattuali posti a base della complessiva valutazione, non può che alterare il quadro d’insieme assunto quale fondamento del provvedimento ricognitivo del pericolo d’infiltrazione.

Pertanto, in riforma della sentenza gravata e in accoglimento – sul punto – del ricorso di primo grado, tale vizio comporta l’annullamento dell’interdittiva impugnata, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione in sede di riedizione del potere, emendata dai rilevati vizi.

Sussistono le condizioni di legge, alla luce della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla l’informativa interdittiva impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D’Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Giovanni Pescatore
 

IL SEGRETARIO

 

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