ECLI:IT:CONS:2023:9045SENT

Antimafia- Informativa interdittiva a cascata – Dalla soc. partecipata alla soc. partecipante – Partecipazione risalente nel tempo – Sopravvenuto fallimento della soc. interdetta richiesto dalla soc. partecipante – Escludono rischi di contaminazione – Respinge.

Pubblicato il 17/10/2023

  1. 09045/2023REG.PROV.COLL.
  2. 02996/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2996 del 2023, proposto dal Ministero dell’interno, Prefettura di Massa Carrara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Lenzetti del Foro di Massa Carrara, giusta procura alle liti rilasciata in data 9 maggio 2023 su foglio separato ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Massa, Via G. Galilei n. 3 (studio legale Lenzetti), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del TAR per la Toscana, depositata il 15/03/2023 e notificata il 20 marzo 2023, all’esito del giudizio RG -OMISSIS-.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 5 maggio 2023 con la quale la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con il ricorso in appello in esame, notificato il 31 marzo 2023, il Ministero dell’interno, Prefettura di Massa Carrara, ha chiesto la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del 15 marzo 2023 con la quale il Tar per la Toscana, sez. II, ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto dalla società -OMISSIS- ed ha annullato la nota prot. n. -OMISSIS- del 21 settembre 2022 recante “Comunicazione rilascio di documentazione antimafia interdittiva”, notificata a mezzo pec in data 28 settembre 2022, alla quale è stato allegato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2022 – da valersi espressamente anche quale informazione interdittiva antimafia – con il quale il Prefetto della Provincia di Massa Carrara ha rigettato l’istanza presentata dalla società -OMISSIS- per l’iscrizione nella sezione n. 1 (estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti) della c.d. “white list” dei fornitori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012.
  2. Ha esposto in fatto il Ministero appellante che la Prefettura di Massa Carrara aveva adottato il provvedimento impugnato all’esito degli accertamenti dai quali era emerso che la società -OMISSIS- detiene il 30 per cento delle quote societarie della -OMISSIS-, società attinta da un’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Massa con provvedimento -OMISSIS- del 25 febbraio 2020 e che gli approfondimenti investigativi avevano permesso di ritenere fondatamente sussistente un forte pericolo di condizionamento mafioso determinato dai rapporti familiari e personali del sig. -OMISSIS-, allora amministratore unico della società -OMISSIS-, il quale, benché assolto in primo grado, è stato imputato nell’ambito dell’indagine denominata “-OMISSIS-” (proc. pen. -OMISSIS- della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria) per i reati di cui agli artt. 416-bis e 353 c.p., in relazione ai rapporti economici di carattere stabile che il sig. -OMISSIS- intratteneva con esponenti della ‘ndrangheta. Da qui, ha riferito il Ministero, l’adozione del provvedimento prefettizio “a cascata” n. -OMISSIS- del 21 settembre 2022 nei confronti della società -OMISSIS-
  3. Il Tar Toscana ha motivato l’impugnato accoglimento sul rilievo che “il pericolo di condizionamento mafioso non appare supportato da un quadro probatorio sufficientemente solido” perché “non risulta che vi siano elementi probatori diretti nei confronti della ricorrente, in punto di esposizione della società stessa a condizionamenti mafiosi” e perché “il gravato provvedimento costruisce il contagio del pericolo di contiguità mafiosa tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- tutto sul collegamento societario suddetto, secondo lo schema teorico delle interdittive a cascata”, ma “tale meccanismo presuntivo in tanto può trovare applicazione, senza sfociare nell’arbitrio, in quanto il “contagio” sia giustificabile alla luce della natura, della consistenza e dei contenuti dei rapporti tra le due società, al loro concreto atteggiarsi, assumendo connotazione idonee a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici”. Nel caso in esame sarebbe stato evidenziato soltanto un legame genetico e lo schema del “contagio” si presenterebbe qui invertito, nel senso “che non è la società in odor di mafia a dar vita ad altro soggetto societario, cui estendere per contagio il giudizio negativo” ma è “la società sana [che] dà vita ad altro autonomo soggetto societario, il quale, destinatario di interdittiva antimafia, inquina a ritroso il soggetto che lo ha costituito”. Non vi sarebbero, inoltre, a giudizio del primo giudice, connivenze o la condivisione di logiche di appartenenza alla cultura mafiosa tra le due società perché la ricorrente, creditrice della -OMISSIS-, non ha esitato ad azionare le proprie pretese creditorie con gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento civile, giungendo anche a presentare istanza di fallimento della -OMISSIS-, che è stata infatti poi dichiarata fallita. La -OMISSIS-, inoltre, fallita -OMISSIS-, è dopo tale data gestita non già dall’originario amministratore, ma da un curatore fallimentare. “Si tratta di profilo che avrebbe necessitato di approfondimenti istruttori e chiarimenti motivazionali, mentre nel provvedimento gravato non se ne dà neppure atto. Resta quindi da capire – ha concluso la sentenza qui gravata – come una società fallita nel 2020, e che quindi è gestita da allora da organi fallimentari diversi dall’originario legale rappresentante, possa nel 2022 ciò nonostante contagiare altra società in forza di pregressa interdittiva antimafia, costruita sulla figura dell’amministratore dell’epoca”.
  4. Avverso la predetta sentenza del Tar della Toscana -OMISSIS- 2023, qui impugnata, il Ministero appellante ha dedotto il seguente, articolato, motivo di censura: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92 del Codice Antimafia – Erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto – vizio di motivazione”.

4.1. A giudizio del Ministero “Ciò che determina, in radice, il pericolo di un contagio e di condizionamento della criminalità organizzata nei confronti della -OMISSIS- non è, né è mai stata, la -OMISSIS- autonomamente ed isolatamente considerata, che nel contesto è del tutto irrilevante quale mero soggetto giuridico, bensì la circostanza che gli amministratori della suddetta Società (-OMISSIS-) abbiano deciso, nel 2011, di intrattenere rapporti d’affari con il Sig. -OMISSIS- (-OMISSIS-a loro asseritamente sconosciuto) tanto da costituire insieme una Società di capitali, appunto la -OMISSIS-, e da detenerne il 30°/o delle quote societarie”.

4.2. Il Ministero ha altresì contestato la tesi difensiva per cui negli anni successivi le due società avrebbero “intrattenuto esclusivamente rapporti commerciali” senza che vi fosse alcuna frequentazione dei legali rappresentanti e dei soci, poiché proprio i rapporti commerciali costituirebbero il problema e sarebbe poco verosimile la sostenuta assenza di rapporti fra amministratori e soci. In ogni caso, ha aggiunto il Ministero, nello schema tipico dell’interdittiva c.d. “a cascata” l’estensione dell’interdittiva antimafia dalla società maggiormente interessata dal rischio di permeabilità mafiosa alle altre società con cui essa intrattenga legami associativi stabili non richiederebbe “diversi e ulteriori addebiti a carico delle seconde”. Sarebbe poi irrilevante l’intervenuto fallimento della società -OMISSIS-, che non avrebbe “determinato in alcuna maniera la fuoriuscita dal settore economico-commerciale di cui si tratta di -OMISSIS-, amministratore unico della società dal 2011”, dal momento che nel 2018 viene costituita, con l’originaria denominazione di -OMISSIS-, una terza società, la -OMISSIS-, con amministratore unico -OMISSIS-, che detiene il 95 per cento delle quote societarie, avente della sede legale nello stesso indirizzo della -OMISSIS-, che -OMISSIS- fallisce.

4.3. Sarebbe infine infondato il secondo motivo di censura dedotto in primo grado e assorbito dal Tar, di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, dal momento che il Prefetto avrebbe correttamente argomentato le ragioni in base alle quali si è ritenuto di non comunicare preventivamente l’avvio del procedimento.

  1. Si è costituita in giudizio per resistere al proposto appello la società -OMISSIS-, la quale ha contestato i motivi di appello, facendo presente, in particolare, che la misura interdittiva disposta a carico di essa società appellata si fonderebbe, al pari di quella emessa (ed annullata) anche nei confronti della società -OMISSIS-, su accertamenti risalenti a più di tre anni fa (inizio anno 2020), non avrebbe tenuto in alcun conto una serie di elementi e circostanze rilevanti, prima fra tutte le numerose azioni giudiziarie promosse sin dall’anno 2017 dalla società -OMISSIS- nei confronti della società -OMISSIS- per tentare di recuperare il proprio credito (ricorso per decreto ingiuntivo e istanza di fallimento), mentre già nell’anno 2020 le indagini avevano dato conto del possesso, da parte della società appellata, sia del 30 per cento delle quote della -OMISSIS- sia del 45,39 per cento di quelle della -OMISSIS- (appellata nel giudizio iscritto al R.G. n. -OMISSIS-), e ciò nondimeno nell’anno 2020 la Prefettura non aveva emesso un’informazione antimafia interdittiva “a cascata” anche a carico dell’odierna appellata, in relazione ai rapporti con la -OMISSIS-.

5.1. Non assumerebbe alcuna rilevanza, a giudizio della società appellata, il fatto che essa società possieda ancora alcune quote della società -OMISSIS- trattandosi di quote societarie di una società fallita prive del benché minimo valore di mercato, non alienabili a terzi. Il ricorso in appello, inoltre, nella parte in cui adduce i rapporti societari esistenti tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS- (precedentemente denominata “-OMISSIS-”), rapporti totalmente estranei alla vicenda dedotta in giudizio, introdurrebbe indebitamente una sorta di motivazione postuma dell’atto impugnato.

5.2. Sarebbe infine fondato – contrariamente alla prospettazione del Ministero appellante – anche il secondo motivo di ricorso concernente l’omissione delle garanzie partecipative.

  1. Le parti hanno depositato memorie e documenti.
  2. Alla pubblica udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello è infondato e non può ricevere accoglimento.
  2. La sentenza di primo grado qui oggetto di appello ha fatto una corretta applicazione al caso di specie della consolidata giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di così dette “interdittive a cascata”, che ha avuto modo di precisare che “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata”, tuttavia perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima “è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774)”, con la specificazione per cui “Tuttavia, affinché da tale considerazione possano desumersi plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi”.
  3. È vero, rileva il Collegio, che nel caso in esame il legame che si è venuto a instaurare tra la società appellata e la società -OMISSIS-, gravata da interdittiva antimafia, non può ritenersi, in sé considerato, “del tutto episodico, inconsistente o remoto”, trattandosi di una relazione d’affari che si è venuta a “istituzionalizzare” attraverso la creazione di un legame stabile e strutturato, consistito nella compartecipazione azionaria della società ricorrente, per una quota peraltro rilevante (trenta per cento), nella costituzione di quella (successivamente) interdetta. Ma è l’insieme degli altri elementi valutativi rilevanti, puntualmente posti in luce dal primo giudice, riguardanti le modalità di tale rapporto e la sua dinamica, anche cronologica, nonché l’assenza di elementi e indizi di possibile esposizione della società appellata ulteriori e diversi rispetto al predetto legame, che indeboliscono la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado e che dimostrano in esso, come bene rilevato dal Tar, significative carenze istruttorie, tali da giustificarne l’annullamento.
  4. Nel caso di specie, gli elementi di criticità evidenziati dal primo giudice o comunque desumibili dagli atti sono, in sintesi, i seguenti.

4.1. Non vi è stato acquisto di quote di una società già colpita da interdittiva prefettizia, ma la compartecipazione azionaria è intervenuta molti anni prima (per l’esattezza 9 anni prima) rispetto all’interdizione della società compartecipata: la Società -OMISSIS-, infatti, aveva costituito in data -OMISSIS-, insieme alla società -OMISSIS-, la nuova società denominata -OMISSIS- (con il 70 per cento delle quote sociali intestate alla -OMISSIS- e il 30 per cento alla -OMISSIS-), ma solo con provvedimento -OMISSIS- del 25 febbraio 2020 la società -OMISSIS- veniva colpita da interdittiva antimafia.

4.1.1. Ora, pur volendo prescindere dal rilievo, posto in luce dal Tar, della natura “inversa” dell’operatività, nella fattispecie, del meccanismo di contagio “a cascata” (poiché, contrariamente a quanto di solito avviene nella casistica esaminata dalla giurisprudenza, sarebbe stata la società partecipata a trasmettere la propria “mafiosità” alla partecipante, e non viceversa), profilo, questo, in sé non dirimente, ciò che invece appare molto significativo e rilevante – e che non risulta esser stato adeguatamente valutato dall’Amministrazione – è il quadro temporale nel quale si inscrive la complessiva vicenda esaminata: quando la società -OMISSIS-, odierna appellata, ha partecipato alla costituzione, nel 2011, della società -OMISSIS-, non vi era alcun elemento che potesse far ritenere la controindicazione a fini antimafia degli altri soci o dell’amministratore unico della -OMISSIS- -OMISSIS-, colpiti dall’interdittiva solo 9 anni dopo, nel 2020.

4.2. Inoltre, come pure evidenziato condivisibilmente dal Tar, l’Amministrazione, allorché nel 2020 emise l’interdittiva nei confronti della società partecipata, non ritenne di estenderla “a cascata” nei confronti dell’odierna appellata, circostanza, questa, che avrebbe imposto, nel momento in cui la Prefettura si è diversamente determinata nel 2022, uno specifico onere motivazionale in ordine agli elementi nuovi o sopravvenuti che avevano indotto a diverse determinazioni (ancorché il provvedimento, qui impugnato, del 2022 sia sortito da una domanda di parte di iscrizione nella così detta “white list”).

4.3. Nel lasso di tempo intercorso fino al 2022, al contrario, risultano per tabulas elementi idonei a escludere, piuttosto che confermare, l’esistenza di cointeressenze o rapporti di collaborazione tra le due società, segnatamente il fatto che l’odierna appellata abbia chiesto e ottenuto il fallimento della società partecipata in esito a contenzioso per crediti insoluti risalente a molti anni prima, vicenda, questa, sulla quale la Prefettura non ha svolto alcuna considerazione idonea a sminuirne la rilevanza e neppure ha adombrato finalità strumentali o comunque circostanze tali da inficiarne il possibile significato favorevole alla prospettazione della società -OMISSIS-, nel senso della recisione di ogni rapporto di cointeressenza o di collaborazione con la società controindicata.

4.4. La società -OMISSIS- effettivamente risulta fallita -OMISSIS- ed è gestita, a partire da tale data, non già dall’originario amministratore -OMISSIS-, ma da un curatore fallimentare. Al riguardo del tutto condivisibilmente il Tar ha rilevato che “Si tratta di profilo che avrebbe necessitato di approfondimenti istruttori e chiarimenti motivazionali, mentre nel provvedimento gravato non se ne dà neppure atto. Resta quindi da capire – ha concluso, in termini parimenti condivisibili, la sentenza di primo grado – come una società fallita nel 2020, e che quindi è gestita da allora da organi fallimentari diversi dall’originario legale rappresentante, possa nel 2022 ciò nonostante contagiare altra società in forza di pregressa interdittiva antimafia, costruita sulla figura dell’amministratore dell’epoca”.

4.5. Nessun elemento indiziario aggiuntivo e ulteriore, rispetto al mero meccanismo di contagio “a cascata”, viene addotto nel provvedimento impugnato, mentre è solo con il ricorso in appello che si fa riferimento a rapporti societari esistenti tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS- (precedentemente denominata “-OMISSIS-”), rapporti in realtà non considerati nel provvedimento impugnato e che pertanto non possono essere presi in esame in questa sede.

4.6. Non assume alcuna rilevanza, come correttamente eccepito dalla società appellata, il fatto che essa società possieda ancora alcune quote della società -OMISSIS-, trattandosi effettivamente di quote societarie di una società fallita prive del benché minimo valore di mercato, non alienabili a terzi.

  1. Né l’appello dell’Amministrazione introduce elementi decisivi, idonei a condurre a conclusioni diverse da quelle raggiunte in primo grado.

5.1. Argomenta il ricorso in appello che la sentenza impugnata sconterebbe un “equivoco di fondo”, avendo concentrato la propria attenzione sui rapporti fra le due società piuttosto che sulla figura del legale rappresentante della partecipata -OMISSIS-, persona effettivamente attinta da pregiudizi antimafia e di cui risulterebbero legami con esponenti della ‘ndrangheta, ancorché risulti poi assolto in sede penale. Ma tale argomentazione si esaurisce nella ora detta considerazione e rimane fine a stessa, poiché non fornisce – né avrebbe potuto farlo, altrimenti incorrendo in un’inammissibile integrazione postuma della motivazione – elementi e sviluppi indiziari ulteriori e aggiuntivi su questo versante, tali da corroborare le basi motivazionali del provvedimento impugnato.

5.2. Sotto gli altri profili il gravame dell’Amministrazione ribadisce che, essendo stata la seconda società costituita dalla odierna appellata e da questa partecipata al 30 per cento, fra le due società vi sarebbero stati prolungati rapporti economici e commerciali. Ma anche tale considerazione, al di là del rilievo ovvio dell’esistenza di un legame tra le due società collegate che operano nello stesso settore, nulla aggiunge agli elementi di giudizio già ampiamente esaminati e valutati dal Tar (di contro la difesa dell’Amministrazione sorvola sul fatto che la costituzione della -OMISSIS- risale ad un’epoca, il 2011, in cui il sig. -OMISSIS-, suo legale rappresentante, non risultava ancora attinto da pregiudizi antimafia, né verosimilmente era prevedibile, dal punto di vista della società qui appellata, che lo sarebbe stato anni dopo).

5.3. L’atto di appello, inoltre, nulla dice sulla vicenda del fallimento della -OMISSIS- e su quali siano i rapporti attuali fra le due società, mentre fa riferimento, come già osservato, a circostanze relative a una terza società, costituita dallo stesso soggetto, che non solo non risultano dal provvedimento impugnato in prime cure, ma delle quali nemmeno emerge alcun collegamento con la posizione dell’odierna appellata.

  1. In conclusione, ritiene il Collegio che la sentenza appellata debba essere confermata, rimanendo assorbito anche in questa sede di appello il secondo motivo di censura proposto in primo grado di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, già assorbito dal Tar ma richiamato in questa sede nella memoria difensiva della società appellata.
  2. La conferma dell’annullamento del provvedimento impugnato non esclude il riesercizio della funzione da parte della competente Amministrazione, in linea con le risultanze delle pronunce del doppio grado di giudizio qui esperito.
  3. Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone fisiche e giuridiche private menzionate nel testo della sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Raffaele Greco
 

IL SEGRETARIO

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