Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Diniego iscrizione in white list – Parentela – Familiari sostenitori di mafiosi latitanti – Elemento indiziario della permeabilità mafiosa – Insufficienza – Respinge.

ECLI:IT:CDS:2023:5165SENT

Pubblicato il 25/05/2023

  1. 05165/2023REG.PROV.COLL.
  2. 00176/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023, proposto dal Ministero dell’Interno e dall’U.T.G. – Prefettura di Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Bombardiere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. La società -OMISSIS-, esercente attività -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Calabria il provvedimento della Prefettura di Crotone prot. -OMISSIS- del 2 agosto 2021, avente ad oggetto diniego di rinnovo dell’istanza di iscrizione in “white list di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012, da essa presentata, con effetti di informativa interdittiva antimafia.
  2. Il T.A.R. ha premesso, in punto di fatto, che “la determinazione avversata si basa in modo esclusivo sulla circostanza che -OMISSIS- della -OMISSIS-, -OMISSIS-, è -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-, il primo dei quali -OMISSIS- è stato tratto in arresto durante l’operazione di polizia denominata “-OMISSIS-”, relativa alla cosca -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 416- bis, comma l, 110, 81 comma 2, 378 commi 1 e 2, c.p. e condannato dal Tribunale di Crotone -OMISSIS- alla pena di cinque anni di reclusione, mentre il secondo, con precedenti penali per diversi reati e parimenti tratto in arresto nell’operazione “-OMISSIS-” per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, risulta condannato con rito abbreviato a quindici anni e sei mesi di reclusione”.
  3. Il T.A.R. quindi, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale “il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione – non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa – ma occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295)”, ha rilevato che “la deducente con provvedimento prot. -OMISSIS- del 12.10.2017 aveva già ottenuto l’iscrizione nella white list, sebbene tanto la descritta parentela del-OMISSIS- quanto parte dei pregiudizi penali indicati nella statuizione di diniego fossero già noti alla p.a. procedente, la quale, in base agli esiti della successiva operazione di polizia “-OMISSIS-”, ha operato un giudizio prognostico circa il rischio del tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata cristallizzato sul solo rapporto parentale di -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, senza quindi individuare ulteriori elementi da cui inferire la probabile esposizione della società ricorrente alla permeabilità mafiosa, per come invece necessario in base alle richiamate coordinate ermeneutiche”.
  4. Dai suesposti rilievi è disceso l’accoglimento del ricorso ed il consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
  5. Mediante i motivi di appello, l’Amministrazione appellante, anche richiamando i pertinenti precedenti giurisprudenziali ritenuti ad essa favorevoli, allega, in sintesi, la ragionevolezza della prognosi inferenziale che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado.
  6. Si è costituita in giudizio, per opporsi all’accoglimento dell’appello, l’appellata società -OMISSIS- -OMISSIS-.
  7. L’appello non può essere accolto.
  8. Deve premettersi che, costituendo il provvedimento interdittivo espressione della discrezionalità spettante all’Amministrazione nel bilanciamento di interessi divergenti, tra i quali nondimeno assume rilievo primario quello pubblico alla difesa del tessuto economico e sociale dalle contaminazioni e dalle distorsioni provocate dall’ingerenza – mediata ed immediata – della criminalità organizzata, il sindacato giurisdizionale che lo assuma ad oggetto deve essenzialmente tendere a verificare che l’esercizio del relativo potere sia rispettoso dei canoni di logicità, ragionevolezza, imparzialità ed adeguatezza istruttoria e motivazionale cui esso deve conformarsi, non essendo consentito al giudice amministrativo operare valutazioni di ordine sostitutivo rispetto a quelle riservate alla P.A..
  9. Deve altresì evidenziarsi che, proprio perché permeato da una esigenza di carattere pubblicistico la cui pregnanza è rimesso alla P.A. di volta in volta apprezzare, tenendo conto della contingente situazione fattuale e del modo, mai stereotipato, in cui il rischio di condizionamento mafioso delle cellule produttive si atteggia e si configura, il relativo sindacato sfugge all’applicazione dei canoni probatori ricalcati secondo gli schemi propri del processo penale (al quale in verità, in ragione della stretta contiguità e complementarietà tra il sistema repressivo criminale e quello preventivo amministrativo, pur nella diversità degli obiettivi perseguiti e degli strumenti per realizzarli, è più naturale rifarsi), concorrendo ed integrandosi con le logiche di tipo inferenziale “puro”, tipiche dell’accertamento penale, le esigenze di anticipazione della soglia di difesa sociale che sono un caratteristico appannaggio dello strumento preventivo demandato alla competenza prefettizia.
  10. Ciò premesso, la giurisprudenza della Sezione si è occupata in più occasioni e sotto più profili della ragionevolezza della misura interdittiva che, al fine di configurare il pericolo di condizionamento, faccia leva, in modo esclusivo o concorrente, sui rapporti di parentela intercorrenti tra il titolare (ovvero, nell’ipotesi di impresa collettiva, i soci, gli amministratori o altri soggetti titolari di ruoli apicali e decisionali nella struttura societaria) e soggetti “controindicati”, i quali, pur essendo estranei alla compagine imprenditoriale, partecipino di assetti criminali o comunque risultino ad essi contigui, tanto da essere destinatari di provvedimenti repressivi – di natura cautelare o di condanna – adottati dal Giudice penale.

E’ stato in particolare affermato, “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose”, che “l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”: sullo sfondo di tale impostazione, si trova la considerazione che “nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza”, aggiungendosi che “una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione”, per concludere che “hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito)” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2018, n. 820).

  1. Così tratteggiata la cornice giurisprudenziale entro cui inquadrare la fattispecie in esame, deve rilevarsi ancora una volta che la motivazione dell’impugnato provvedimento interdittivo è incentrata sui rapporti di parentela tra -OMISSIS- della società da esso attinta e due soggetti (-OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-), coinvolti nella medesima vicenda penale e responsabili, secondo quanto accertato dal Giudice penale, di aver fornito sostegno a mafiosi latitanti: si tratta quindi di verificare se, alla luce delle richiamate indicazioni giurisprudenziali, calate nella specifica fattispecie in esame, siffatto assetto parentale sia idoneo a suffragare il pericolo di condizionamento mafioso che l’Amministrazione ha ritenuto di trarne, pur senza allegare alcun altro elemento atto a qualificare il suddetto rapporto di parentela quale veicolo della possibile ingerenza mafiosa nella gestione societaria.
  2. Al fine di fornire coerente e convincente risposta al quesito, ritiene il Collegio di evidenziare che, affinché il legame parentale sia suscettibile di assurgere a sintomo plausibile di condizionamento mafioso, occorre verificare se, nella specifica fattispecie considerata, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie e delle valutazioni prognostiche operate dall’Amministrazione, esso sia altresì indicativo di un vincolo solidale trasmodante il mero rapporto genealogico e costituente il viatico per la realizzazione, da parte dei componenti della “famiglia”, di condotte espressive della partecipazione mafiosa, o comunque dell’adesione ai suoi scopi criminali, giovandosi del sostegno e della copertura familiare.

Non è necessario, da questo punto di vista, che il parente del soggetto controindicato sia coinvolto in vicende sintomatiche di connivenza o compiacenza mafiosa, essendo sufficiente che, in un determinato contesto socio-territoriale, la famiglia riproduca le logiche organizzative e decisionali proprie dell’organismo associativo mafioso, di cui assuma quindi le sembianze, in un rapporto di reciproca commistione ed integrazione tra modelli e schemi comportamentali.

  1. Perché ciò avvenga, sulla scorta della giurisprudenza citata, occorre tuttavia che la replicazione su base familiare della struttura clanica tipicamente mafiosa, ovvero l’organizzazione del sodalizio criminale secondo moduli echeggianti quelli familiari, risulti evidente dall’ampiezza del fenomeno “emulativo” ovvero dalla pervasività del controllo familiare su una determinata parte del territorio e del contesto socio-economico, tali da far ragionevolmente ritenere che l’intero nucleo familiare sia coinvolto nell’esercizio del prepotere criminale.

Laddove invece – ed è ciò che contraddistingue la fattispecie in esame – l’aggregato familiare operativo sul terreno criminale rappresenti solo uno spaccato parziale della rete parentale, senza che i membri controindicati della famiglia si presentino, per oggettive caratteristiche della loro azione illegale, come esponenti di un determinato nucleo familiare né sulla partecipazione allo stesso fondino la loro forza intimidatrice e corruttiva, deve escludersi che il legame parentale si connoti per quel “salto di qualità” che fa della famiglia il substrato del rapporto associativo e la spia rivelatrice di una rete di condizionamento e di connivenza, adeguatamente valorizzabile ai fini dell’esercizio del potere interdittivo e della perimetrazione dei limiti della influenza criminale nelle attività, apparentemente lecite, facenti capo ai suoi membri.

  1. Deve quindi ritenersi che, come condivisibilmente affermato dal T.A.R., il mero rapporto parentale, pur di carattere duplice e pur se caratterizzato – almeno quanto al rapporto tra -OMISSIS- della società interdetta, e -OMISSIS-, -OMISSIS- della stessa – da particolare intensità, non sia sufficiente a “colorare” il dato familiare posto a fondamento del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado con i tratti qualificanti che, secondo la citata giurisprudenza della Sezione, devono concorrere per legittimare la estrapolazione dallo stesso della valenza indiziaria necessaria alla dimostrazione, pur di taglio probabilistico, del pericolo di condizionamento mafioso nelle scelte e negli indirizzi dell’impresa attenzionata.
  2. L’appello quindi, per le ragioni illustrate, deve essere respinto, mentre la peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 176/2023, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo Michele Corradino
 

IL SEGRETARIO

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