Cons. Stato, sez. III, o.cau. 6 aprile 2023, n. 1353; Pres. M.L.Torsello, Est. S.Santolieri.

ECLI:IT:CDS:2023:1353OCAU

 Contratti pubblici – Informativa interdittiva – Parentela – Familiari contigui alla criminalità organizzata – Deposito documentazione che attesta l’insussistenza dei legami familiari – Tutela cautelare – Accoglie.

 

Pubblicato il 06/04/2023

  1. 01353/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 02386/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2023, proposto da U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell’interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzina Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento di informazione interdittiva antimafia;

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

 

Considerato che la presente controversia presenta particolari connotazioni che richiedono l’approfondimento proprio della sede di merito, atteso che la società appellata ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l’insussistenza del rapporto di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata, che costituisce uno dei presupposti sui quali si fonda l’interdittiva impugnata;

Ritenuto, in relazione al presupposto del periculum in mora, che nel bilanciamento degli opposti interessi risulta prevalente l’interesse pubblico ad evitare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione delle attività economiche nel Comune di -OMISSIS-;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 2386/2023) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado, invitando il TAR a fissare rapidamente l’udienza di trattazione della causa nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefania Santoleri Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

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