Antimafia – Informativa interdittiva – Parentela – Sentenza di proscioglimento per prescrizione – Non esclude sussistenza dei fatti accertati – Tutela cautelare – Accoglie – Sospende gli effetti della sentenza favorevole.

ECLI:IT:CDS:2023:2378OCAU

Pubblicato il 12/06/2023

  1. 02378/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 04242/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4242 del 2023, proposto da

 

Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Panuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giuseppe Avv. Panuccio in Roma, via Sistina, n. 121;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS- resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto da -OMISSIS- per l’annullamento dell’interdittiva antimafia della Prefettura – UTG di Reggio Calabria Area I prot. interno -OMISSIS-prot. di uscita -OMISSIS-del 21 maggio 2021, adottata in esito a provvedimento di riesame.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

 

CONSIDERATO che le censure mosse alla sentenza appellata non appaiono prive di consistenza e, a un primo sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione su un possibile esito favorevole del proposto appello, sotto i dedotti profili, tra gli altri, della parcellizzazione atomistica degli elementi pregiudizievoli esposti nel provvedimento prefettizio, della sottovalutazione dell’oggettiva rilevanza, normalmente riconosciuta dalla giurisprudenza, della rete dei rapporti familiari, nonché della erronea attribuzione alla pronuncia di proscioglimento per prescrizione di una valenza di accertamento “favorevole” al prevenuto anche per quanto concerne l’accertamento dei fatti dedotti.

RITENUTO di poter compensare le spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare (ricorso numero: 4242/2023) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Michele Corradino
 

IL SEGRETARIO

 

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