Antimafia – Informativa interdittiva – Controllo giudiziario – Esito favorevole – Effetti sul provvedimento interdittivo – Autonomia – Non vincola il potere di riesame del Prefetto – Respinge.

 

ECLI:IT:CDS:2023:6553SENT

Pubblicato il 05/07/2023

  1. 06553/2023REG.PROV.COLL.
  2. 00480/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2022, proposto dalla -OMISSIS–in proprio e quale rappresentante legale della ditta individuale “–OMISSIS-“, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentite le conclusioni dei difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La odierna appellante, ditta individuale “–OMISSIS-”, veniva colpita da informazione interdittiva antimafia, con decreto 5 marzo 2018, prot. n. -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di Foggia.

1.1. La società proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, che lo respingeva, con sentenza n. -OMISSIS-

1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ditta “–OMISSIS-” che, nel frattempo, era stata ammessa al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

  1. A conclusione del periodo annuale di sottoposizione al controllo, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale delle misure di prevenzione, ha ritenuto non necessaria la proroga, in considerazione delle positive conclusioni cui era giunta l’amministratrice giudiziaria nelle sue relazioni sull’andamento della misura e avuto riguardo alle iniziative intraprese dall’impresa per prevenire il rischio di infiltrazione mafiose.

2.1. Seguiva, come detto, il deposito, da parte della società appellante, di tale decreto del Tribunale in data 8 maggio 2023, da cui conseguiva, a suo dire, l’indubbia rilevanza nel presente giudizio, giacché avrebbero confermato l’assenza di quei condizionamenti mafiosi posti alla base della gravata misura cautelare e preventiva.

  1. Si costituiva in appello il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame.
  2. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.
  3. L’appello è infondato.

5.1. Il Collegio rileva, preliminarmente, facendo richiamo a quanto reiteratamente chiarito dalla Sezione, che l’esito favorevole alla società del predetto controllo giudiziario si riferisce ad un giudizio per natura “retrospettivo” sul provvedimento impugnato; precisando ancora che: …”la valutazione del giudice penale è finalizzata, in chiave prognostica, alla riabilitazione dell’impresa e non certo, retrospettivamente, ad acclarare la sussistenza, o meno, degli elementi di infiltrazione mafiosa valorizzati dalla Prefettura”.

5.2. Inoltre, l’impugnato provvedimento, da quanto risulta agli atti e, come confermato dalla stessa ditta appellante nell’ultima memoria depositata, non è stato rivisto dall’Autorità prefettizia e, tantomeno annullato in autotutela, così permanendo certamente l’interesse di entrambe le parti alla decisione.

5.3. In proposito, la giurisprudenza recente (cfr. sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2023), ha avuto infatti modo di chiarire la piena autonomia dell’istituto del controllo giudiziario rispetto alla causa d’impugnazione dell’interdittiva.

5.4. Ebbene, con la suindicata ordinanza n. -OMISSIS- il giudice della prevenzione, nel revocare il controllo giudiziario per esito favorevole dello stesso, ha comunicato in data 17 maggio 2023 la vista relazione conclusiva, dando in particolare atto che l’impresa individuale “–OMISSIS-” ha superato positivamente il periodo di controllo giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 bis del decreto legislativo 159 del 2011. All’esito delle predette attività, il Giudice di sorveglianza ha, infatti, ritenuto di valutare positivamente l’effettiva idoneità delle stesse ad elidere il pericolo di collegamenti e cointeressenze con il contesto criminale che ha fondato l’adozione della informazione antimafia, aggiungendo che …l’attività di monitoraggio si è rivelata in concreto idonea a schermare la realtà aziendale dalla originaria esistenza di quei rischi di contaminazione posti a fondamento della informativa.

5.5. Tuttavia, ha soggiunto il Tribunale della prevenzione (cfr. pg. 7 dell’ordinanza) che “spetterà all’Amministrazione la valutazione sulla idoneità delle descritte sopravvenienze a modificare i profili di ostatività che avevano dato luogo all’originaria interdittiva e, dunque, la verifica sulla persistenza delle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. In altri termini, gli esiti del controllo, scanditi dal sopraggiungere di obiettivi elementi che controbilanciano la valenza sintomatica della interdittiva prefettizia, ben potranno essere sottoposti alla valutazione del Prefetto ai fini della autonoma verifica in merito all’eventuale “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, ed all’autonoma valutazione sul se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.

5.6. In quest’ottica è evidente che la gestione commissariale, anche se protrattasi per un non breve lasso di tempo (e indipendentemente dai risultati operativi ed economici conseguiti), se può aver “bonificato” il compendio aziendale e introdotto metodi operativi migliori e più affidabili, non può per ciò solo tradursi in un conseguenziale mutamento di approccio e di atteggiamento di quelle persone fisiche coinvolte in rapporti anche di natura familiare controindicati

5.7. La Corte di Cassazione, da canto suo, ha chiarito che, nel sistema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia, in sede di controllo giudiziario “vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342)”.

E, come ha rilevato questa Sezione (Cons. Stato, sentenza 16 giugno 2022, n. 4912): i. il Giudice penale deve considerare l’informativa antimafia quale presupposto insindacabile del giudizio; ii. il Giudice amministrativo deve considerare il controllo giudiziario quale parentesi che dinamicamente tende all’emenda dell’imprenditore, e che non refluisce sul sindacato “statico” sull’informativa a suo tempo emessa, da esercitare alla luce del quadro istruttorio al tempo “fotografato” e vagliato dal Prefetto.

  1. Venendo al merito, con un primo motivo, l’odierna appellante sostiene, che erroneamente il primo giudice ha ritenuto immune da censure la valutazione della Prefettura di Foggia, basata sul contesto in cui è collocata l’impresa della ricorrente, caratterizzato da una “penetrante espansione della forza intimidativa promanante da un noto sodalizio delinquenziale”, e del legame di parentela tra la ricorrente e il citato “sodalizio delinquenziale”.

6.1. L’appellante contesta fermamente questa interpretazione del Tribunale poiché, a suo dire, nel provvedimento prefettizio non vi sarebbe traccia di quegli elementi fattuali dai quali sarebbe emersa l’esposizione della ditta a tentativi di infiltrazione mafiosa, né traccia di collegamento con il contesto territoriale a cui fa allusione il primo giudice.

6.2. Il Tribunale ha ritenuto infondato in fatto questo motivo, in quanto dall’esame dei tratti motivazionali della gravata determinazione prefettizia, risulta che la ditta -OMISSIS-Antonio:

– è gravata da precedenti di polizia per macellazione clandestina di animali e truffa aggravata in concorso;

– appartiene alla famiglia viestana detta “-OMISSIS-” e lo zio è padre di esponente apicale dell’omonimo gruppo criminale mafioso operante in Vieste, assassinato in un agguato il 26 gennaio 2015;

– la sorella è coniugata con elemento di spicco della criminalità viestana;

laddove, a carico del marito convivente dell’interessata, figurano precedenti penali e di polizia, per i reati di furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto di strumenti atti ad offendere, invasione arbitraria di fondo agricolo, pascolo abusivo in concorso, sequestro di persona, lesioni personali e percosse in concorso, tentata estorsione, macellazione abusiva di animali, associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

6.3. A ciò il primo giudice ha aggiunto che, nel provvedimento gravato, viene anche dato conto che, l’odierna ricorrente: “si trova al centro di una rete di rapporti parentali e relazionali con soggetti considerati ai vertici della criminalità mafiosa viestana”.

  1. Il motivo è infondato.

7.1. Deve essere anzitutto ricordato che affinché possa legittimamente emettersi un provvedimento interdittivo è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; da tale premessa consegue che, per individuare una siffatta ipotesi di “pericolo”, è sufficiente che gli elementi raccolti, una volta esaminati in modo non atomistico ma unitario … “offrano una trama di elementi “eloquenti” tali da indurre, nella loro connessione sinergica, a prospettare una prognosi di rischio di condizionamento mafioso “più probabile che non”. Tale impostazione è del tutto coerente con le caratteristiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite. A tale variegata fenomenologia sociale deve corrispondere un costante adattamento dello strumentario deduttivo spendibile nell’attività di indagine antimafia, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, persegue obiettivi di massima anticipazione dell’azione di contrasto, anche avulsi dagli schemi tipici della responsabilità penale.

7.2. Il descritto assetto di principi trova conferma, poi, sul piano normativo nella previsione dell’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 – la quale riconosce l’elemento fondante l’informazione antimafia nella sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».

7.3. Nel caso di specie, la consistenza degli elementi indiziari addotti a carico della ditta –OMISSIS- non pare validamente depotenziabile, né accentuando la singola consistenza o la marginalità dei dati istruttori di contorno sui quali indugia la parte appellante, posto che gli stessi costituiscono tessere complementari, in sé non essenziali, al nucleo fondante il quadro indiziario; né enfatizzando l’assenza di risultanze munite del rigore probatorio dell’accertamento penale, posto che la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere a un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere plausibile il solo “pericolo” di infiltrazione mafiosa e non già l’infiltrazione consumata (v., per tutte, Cons. St., sez. III, nn. 6105/2019 e 758/2019).

7.4. Devono quindi ritenersi condivisibili le considerazioni espresse dal primo giudice e, per contro, inefficaci le controdeduzioni ad esse opposte dalla parte ricorrente, in quanto le stesse non investono né confutano alcuni punti salienti e decisivi ai fini della ricognizione, in termini di sufficiente plausibilità e verosimiglianza, del rischio di condizionamento.

7.5. Tra questi: oltre ai legami familiari della signora -OMISSIS–con l’associazione criminale, il provvedimento è stato motivato soprattutto con riguardo al ruolo che la predetta ha avuto nelle azioni criminose poste in essere dal clan dei “-OMISSIS-‘.

Inoltre la sig.ra -OMISSIS-è stata gravata da precedenti di polizia per macellazione clandestina di animali e truffa aggravata in concorso.

7.6. I legami familiari devono – e non solo possono – essere inseriti, nel caso di specie, come fattori complementari, ma funzionali, alla prognosi negativa circa il pericolo di infiltrazione da parte di associazioni criminose.

7.7. Il quadro indiziario valutato dall’Autorità prefettizia è, dunque, sufficiente a ritenere ragionevole il rappresentato rischio di condizionamento criminale sulla società appellante. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in proposito ulteriormente precisato che “posto che lo scrutinio della legittimità degli atti di esercizio del potere prefettizio va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici e che il canone del ‘più probabile che non’ non va evidentemente riferito alla singola circostanza (…), ma piuttosto al pericolo di infiltrazione della cosca nelle attività economiche della società appellante, desunto dai plurimi elementi raccolti, ne consegue che l’irrilevanza penale delle condotte non esclude di rinvenire nelle stesse emergenze altamente sintomatiche (non già nella prospettiva dell’imputazione penalistica (…), ma in quella del pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche dell’impresa)” (Cons. Stato n.338/2021).

7.8. Il motivo deve essere perciò respinto.

  1. Con il secondo motivo di appello ancorala ditta -OMISSIS-censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le soglie di valoreprescritte dall’art. 83 del codice antimafia, atteso che l’amministrazione avrebbe sempre la facoltà di acquisire la documentazione antimafia dell’impresa.

8.1. Ad avviso della appellante il valore della concessione richiesta, pari ad € 150.000,00, dovrebbe escludere la sottoposizione della propria persona al controllo antimafia, giusto il disposto di cui al citato art. 83, il quale prevede che la documentazione antimafia non venga richiesta “per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”.

8.2. Il motivo deve essere respinto.

8.3. Come ha ben messo in rilievo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, sent. 3300 del 2016), infatti, le disposizioni sulle “soglie di valore” nel costituire, in un caso (art. 91, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011), la fonte di un obbligo assoluto dell’amministrazione procedente, e nell’altro (art. 83, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), quella di un’esenzione da tale obbligo, si propongono di conformare, anche ai fini delle conseguenti responsabilità, il buon andamento delle attività delle Pubbliche amministrazioni procedenti. Non possono, dunque, essere interpretate nel senso che vi sarebbe una diminuzione dell’attenzione del legislatore nei confronti del pericolo di condizionamento delle imprese da parte di associazioni criminali, ostativo all’instaurazione di un rapporto con l’amministrazione. Tale interpretazione, infatti, urterebbe contro la ratio della complessiva disciplina in materia (che mira a delimitare i rapporti economici con le Amministrazioni, solo quando l’impresa meriti la “fiducia” delle Istituzioni) e sovvertirebbe il principio che impone di assicurare, in sede interpretativa, effettività e concretezza alla tutela del bene protetto, soprattutto laddove, come avviene per le informazioni antimafia, questo assuma un ruolo assolutamente primario.

8.4. Tale essendo la ratio sottesa alla verifica di infiltrazioni mafiose, appare evidente come non possa certo essere inibito all’Amministrazione, a prescindere dal valore della concessione di verificare, con qualunque mezzo, che alcuna vicinanza ci sia tra i soggetti che con essa vogliano contrattare e le associazioni criminali. Non è certo il valore esiguo della concessione richiesta che può giustificare l’instaurazione di un rapporto di convenzione con una ditta che non merita la “fiducia delle Istituzioni”.

  1. Privo di pregio è anche il terzo motivo, con il quale si afferma che il Prefetto di Foggia non avrebbe rispettato le garanzie procedimentali della legge n. 241 del 1990, e segnatamente dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

9.1. Ad avviso del primo giudice, la pretermissione delle modalità di interlocuzione procedimentale previste dalla legge n. 241/1990 sarebbe legittima nel caso in esame alla luce delle ragioni di urgenza e delle finalità di tutela che la giurisprudenza amministrativa, anche recente, riconosce in subiecta materia.

9.2. Nel caso di specie, tale comunicazione non poteva considerarsi necessaria, atteso che trattasi di un procedimento iniziato su istanza di parte.

9.3. La ricorrente, infatti, presentava domanda di concessione e, dunque, non poteva non sapere che l’Amministrazione comunale avrebbe richiesto alla Prefettura la documentazione antimafia.

9.4. Né è ovviamente applicabile ratione temporis, come ammesso da controparte, l’istituto del contraddittorio procedimentale, oggi previsto dall’art. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011, a seguito delle innovazioni legislative introdotte con il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

9.5. Il complesso degli elementi sopra passati in rassegna sono ad avviso del Collegio sufficienti per affermare la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato in primo grado.

9.6. La sentenza impugnata andrà pertanto integralmente confermata.

  1. Avuto riguardo alla peculiarità e novità delle questioni trattate, il Collegio ravvisa i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Per l’effetto, conferma la sentenza gravata.

Spese del grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone fisiche e giuridiche menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra Michele Corradino
 

IL SEGRETARIO

 

 

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