Sicurezza pubblica – Antimafia – Informativa interdittiva – Controllo giudiziario – Presupposti – Sindacabilità – Limiti.
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –
Dott. MESSINI D’A. Piero – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giusep – rel. Consigliere –
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.E., nato a (Omissis);
avverso il decreto del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSCIONI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VENEGONI ANDREA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Venezia, con decreto del 24 febbraio 2023, rigettava l’appello avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 2 dicembre 2022, che aveva rigettato la richiesta di controllo giudiziario cd. volontario ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6 della Mitos Group s.r.l., destinataria del decreto 31.3.2022 della Prefettura di Verona di informazione interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84,comma 4 e art. 91,e dichiarato inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, la richiesta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34-bis.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di S.E., legale rappresentante della Mitos Group s.r.l., lamentando che la decisione della Corte di appello aveva valorizzato unicamente i vincoli parentali di L.M. ed il suo rapporto di coniugio con la ricorrente, senza considerare che l’operazione Taurus a carico di alcuni parenti di L. non aveva coinvolto né L., né la moglie, e che Mitos Group era una realtà operativa che occupava mediamente 54 lavoratori, che non aveva mai cambiato legale rappresentante, che aveva sempre depositato i bilanci, che aveva un capitale sociale coerente con l’attività svolta, che non aveva mai svolto operazioni societarie o transazioni anomale e che nell’elenco clienti/fornitori non risultava alcuna azienda riconducibile ai legami familiari di L.M.; meramente apparente era la motivazione nel punto in cui affermava che L. era proprietario della Mitos Group s.r.l..
Il difensore rileva che l’accertata inesistenza di una sentenza che, secondo il provvedimento prefettizio, sarebbe stata pronunciata nel 2022 a carico di L., avrebbe dovuto portare il Tribunale a concludere per una mancanza di attualità del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa; quanto all’acquisto di due rimorchi dalla Real Service Noleggi s.r.l., si trattava di un episodio il cui significato era stato travisato in quanto episodio effettivamente e realmente isolato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si deve premettere che la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, deve tener conto dell’accertamento del prerequisito effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa, richiedendosi, in ogni caso, l’accertamento della natura “occasionale” della infiltrazione mafiosa e la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell’azienda nel circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata dai alcun automatismo, del giudice della prevenzione.
A tale proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il Tribunale deve sempre “accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta” (Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019 Cc. (dep. 19/11/2019), Ricchiuto, Rv. 277156, p. 2.5.)
Le autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni unite sono state seguite anche dalle sezioni semplici e possono considerarsi ad oggi “stabilizzate”. Si è infatti affermato che ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, il tribunale competente in tema di misure di p
Cassazione penale sez. II, 06/07/2023, (ud. 06/07/2023, dep. 09/08/2023), n.34802; Pres. E.Rosi, Est. G.Coscioni.
Sicurezza pubblica – Antimafia – Informativa interdittiva – Controllo giudiziario – Presupposti – Sindacabilità – Limiti.
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –
Dott. MESSINI D’A. Piero – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giusep – rel. Consigliere –
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.E., nato a (Omissis);
avverso il decreto del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSCIONI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VENEGONI ANDREA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Venezia, con decreto del 24 febbraio 2023, rigettava l’appello avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 2 dicembre 2022, che aveva rigettato la richiesta di controllo giudiziario cd. volontario ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 34-bis, comma 6 della Mitos Group s.r.l., destinataria del decreto 31.3.2022 della Prefettura di Verona di informazione interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 84,comma 4 e art. 91,e dichiarato inammissibile, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, la richiesta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 34-bis.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di S.E., legale rappresentante della Mitos Group s.r.l., lamentando che la decisione della Corte di appello aveva valorizzato unicamente i vincoli parentali di L.M. ed il suo rapporto di coniugio con la ricorrente, senza considerare che l’operazione Taurus a carico di alcuni parenti di L. non aveva coinvolto né L., né la moglie, e che Mitos Group era una realtà operativa che occupava mediamente 54 lavoratori, che non aveva mai cambiato legale rappresentante, che aveva sempre depositato i bilanci, che aveva un capitale sociale coerente con l’attività svolta, che non aveva mai svolto operazioni societarie o transazioni anomale e che nell’elenco clienti/fornitori non risultava alcuna azienda riconducibile ai legami familiari di L.M.; meramente apparente era la motivazione nel punto in cui affermava che L. era proprietario della Mitos Group s.r.l..
Il difensore rileva che l’accertata inesistenza di una sentenza che, secondo il provvedimento prefettizio, sarebbe stata pronunciata nel 2022 a carico di L., avrebbe dovuto portare il Tribunale a concludere per una mancanza di attualità del pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa; quanto all’acquisto di due rimorchi dalla Real Service Noleggi s.r.l., si trattava di un episodio il cui significato era stato travisato in quanto episodio effettivamente e realmente isolato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si deve premettere che la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, deve tener conto dell’accertamento del prerequisito effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa, richiedendosi, in ogni caso, l’accertamento della natura “occasionale” della infiltrazione mafiosa e la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell’azienda nel circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata dai alcun automatismo, del giudice della prevenzione.
A tale proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il Tribunale deve sempre “accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta” (Sez. U, Sentenza n. 46898 del 26/09/2019 Cc. (dep. 19/11/2019), Ricchiuto, Rv. 277156, p. 2.5.)
Le autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni unite sono state seguite anche dalle sezioni semplici e possono considerarsi ad oggi “stabilizzate”. Si è infatti affermato che ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5 -, Sentenza n. 13388 del 17/12/2020 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 280851 – 01).
Ciò premesso, si deve ribadire che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34-bis, comma 6, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui all’art. 10, comma 3 e art. 27 del medesimo decreto (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 dep. 07/12/2020 Rv. 279982 – 01).
Nel caso in esame, i motivi di ricorso attengono tutti al merito della questione, e sono come tali inammissibili, poiché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi: la Corte di appello ha infatti evidenziato (pag. 3 e 6 decreto impugnato) i vincoli del marito della ricorrente con esponenti di associazioni mafiose calabresi e venete, la totale disponibilità in capo alla famiglia L. della Mitos Group, i fatti relativi alle violenze e minacce collegate all’attività imprenditoriale poste in essere dalla famiglia L., concludendo che “il pericolo di ingerenza di organizzazioni criminali appare strutturale perché Mitos Group s.r.l. non è dissociabile dalla figura di L.M.” (pag. 8), per cui appare del tutto irrilevante l’inesistenza di una sentenza di condanna a carico di L..
- Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023
revenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5 -, Sentenza n. 13388 del 17/12/2020 Cc. (dep. 09/04/2021) Rv. 280851 – 01).
Ciò premesso, si deve ribadire che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ex art. 34-bis, comma 6, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui all’art. 10, comma 3 e art. 27 del medesimo decreto (Sez. 5, Sentenza n. 34856 del 06/11/2020 dep. 07/12/2020 Rv. 279982 – 01).
Nel caso in esame, i motivi di ricorso attengono tutti al merito della questione, e sono come tali inammissibili, poiché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi: la Corte di appello ha infatti evidenziato (pag. 3 e 6 decreto impugnato) i vincoli del marito della ricorrente con esponenti di associazioni mafiose calabresi e venete, la totale disponibilità in capo alla famiglia L. della Mitos Group, i fatti relativi alle violenze e minacce collegate all’attività imprenditoriale poste in essere dalla famiglia L., concludendo che “il pericolo di ingerenza di organizzazioni criminali appare strutturale perché Mitos Group s.r.l. non è dissociabile dalla figura di L.M.” (pag. 8), per cui appare del tutto irrilevante l’inesistenza di una sentenza di condanna a carico di L..
- Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023
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