ECLI:IT:TARPA:2023:694SENT

 

Antimafia – Informativa interdittiva – Parentela – Insufficienza – Accoglie.

Pubblicato il 18/10/2023

  1. 00694/2023REG.PROV.COLL.
  2. 00406/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Agenzia delle Entrate – Territorio, Direzione Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6

nei confronti

Mediocredito S.p.a., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3035 del 16 novembre 2020, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Messina, dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dell’Agenzia delle Entrate – Territorio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con il ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, la società odierna appellante (già -OMISSIS-), esponeva:

– di avere presentato nell’ambito della MIS -OMISSIS-“-OMISSIS-”, istanza per la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma di investimenti destinato all’ammodernamento del camping denominato “-OMISSIS-” sito nel Comune di -OMISSIS-;

– che con D.D.G. n. -OMISSIS-, veniva concesso un contributo

di € 209.910,00, e con D.D.G. n. 1-OMISSIS- veniva autorizzato il pagamento della prima quota

del contributo pari a € 69.970,00;

– successivamente, la società beneficiaria del contributo veniva attinta da informative antimafia (rispettivamente del -OMISSIS-), emesse dal Prefettura di Messina, a cui seguiva la revoca del precedente decreto di concessione del contributo, con l’ordine di restituzione di quanto già ricevuto dal beneficiario, in virtù del decreto n.-OMISSIS-.

  1. Avverso il provvedimento di revoca e le prodromiche informative della Prefettura di Messina, con il ricorso dinanzi al TAR la società proponeva i seguenti motivi di diritto:
  2. I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 D. Lgs. n. 490/1994 e 10 D.P.R. n. 252/1988 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, difetto dei presupposti, sviamento di potere e ingiustizia manifesta atteso che la revoca sarebbe stata adottata in applicazione di una nota prefettizia relativa ad altra e diversa società con diversa composizione sociale;
  3. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,7,10,10 bis e 21-quinques della legge n. 241 del 1990 – Violazione delle garanzie partecipative prescritte dalla Legge sul procedimento amministrativo – difetto di motivazione – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del principio di tutela dell’affidamento – difetto di interesse pubblico all’emanazione dell’atto; in particolare, viene denunciato il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria atteso che non sarebbero stati

accertati i presupposti tali da giustificare, in modo sufficientemente univoco e obiettivo, l’esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa tale da giustificare un potere di condizionamento della stessa sulla gestione della società ricorrente; III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998, dell’art. 10 D.P.R. n. 575/65 e dell’art. 3 della

legge n. 241 del 1990 – difetto di motivazione – difetto di istruttoria illogicità e travisamento dei fatti – eccesso di potere – Violazione degli artt. 27 e 41 Cost. atteso che il giudizio negativo si sarebbe basato esclusivamente sul mero rapporto di parentela con soggetti controindicati, privo di qualsiasi riscontro oggettivo comprovante l’esistenza in concreto di comportamenti e situazioni dai quali potesse desumersi il preteso e presunto condizionamento mafioso;

  1. IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 252/1998 atteso che, secondo il chiaro dettato normativo, si sarebbero dovuti fare salvi i pagamenti perle opere già eseguite;
  2. V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinques della legge n. 241 del 1990 in quanto il provvedimento di revoca non avrebbe previsto l’indennizzo così come riconosciuto dalla legge a favore della società ricorrente.
  3. Costituitesi in giudizio per resistere al proposto gravame le Amministrazioni intimate, con la sentenza n. 3035 del 16 novembre 2020 il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese del grado.
  4. Con l’appello in epigrafe, la -OMISSIS- censura la decisione di primo grado, chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
  5. a) Erronea valutazione dei fatti posti a fondamento dell’ordinanza prefettizia; Violazione di legge; Eccesso di potere; Travisamento. Il TAR avrebbe ritenuto provate le infiltrazioni mafiose nella società per il fatto che il figlio del socio fosse stato in passato attinto da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale per reati associativi e da misure di prevenzione, seppure non fosse mai emerso il coinvolgimento di quest’ultimo nella gestione societaria;
  6. b) Erronea valutazione dei fatti posti a fondamento dell’ordinanza prefettizia; Travisamento. Il TAR, al di là del rapporto di parentela tra -OMISSIS-, soggetto coinvolto in indagini penali per fatti di criminalità organizzata, ed uno dei soci della società appellante, non ha considerato l’insussistenza agli atti di qualsiasi elemento concreto “di cointeressenza e/o condizionamento” sufficiente a suffragare il paventato rischio di infiltrazioni mafiose e, pertanto, a giustificare il censurato provvedimento di revoca dell’agevolazione.
  7. Dopo la costituzione con atto di mera forma delle Amministrazioni appellate in data 19 aprile 2021, con memoria depositata in data 16 maggio 2023 queste ultime hanno replicato ai motivi di appello, deducendo, alla luce di precedenti giurisprudenziali, la rilevanza dei legali familiari ai fini delle informative interdittive antimafia e dei conseguenti provvedimenti di revoca di benefici economici. Di qui la richiesta di integrale reiezione dell’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
  8. Con memoria di replica depositata il 31 maggio 2023, l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e controdedotto alle tesi avversarie, concludendo per l’accoglimento del proposto gravame.
  9. All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello è fondato.

8.1. Ritiene il Collegio che la presente controversia debba essere decisa in conformità ai principi enunciati da questo Consiglio con la sentenza n. -OMISSIS-, resa su fattispecie affatto sovrapponibile a quella in esame, riguardante le medesime informative interdittive antimafia della Prefettura di Messina, rispettivamente in data -OMISSIS-, e la medesima società odierna appellante.

8.2. Con la richiamata decisione, il C.G.A.R.S., nell’accogliere l’appello proposto dalla Società -OMISSIS-e riformare la decisione di primo grado, ha così argomentato:

– sebbene sia vero che le interdittive antimafia costituiscono uno strumento di tutela avanzata fondato sul “rischio” (e dunque su elementi di probabilità e non su prove in grado di resistere al vaglio di un eventuale giudizio penale), “è vero anche che tale rischio deve pur sempre trovare – nelle circostanze che lo lasciano supporre – elementi almeno univoci nella direzione temuta”;

– ne consegue che “Non può dunque richiedersi, nel caso di specie, alla società beneficiaria del finanziamento la prova della <<non interferenza>> tra il soggetto sottoposto a misura di sicurezza e la gestione della stessa (della quale il padre è socio), come scrive il Giudice di primo grado. Giacché, così ritenendo, si addosserebbe all’interessato (beneficiario del finanziamento in discussione) la prova del <<fatto negativo>> (una prova – com’è noto – impossibile). Ciò che può richiedersi è, al contrario, che l’Amministrazione indichi elementi concreti e sufficienti idonei, almeno a rendere quella interferenza probabile (sulla base di circostanze constatabili e concordemente indizianti). Nel nostro caso, la interferenza è solo <<affermata>> come evento astrattamente possibile. Troppo poco (come del resto si riconosceva nell’originaria informativa atipica) per attingere il livello del giuridicamente rilevante anche in una materia che abbassa sensibilmente, certo, la soglia delle garanzie costituzionali soggettive, ma non per questo le elimina (come prova oltretutto l’ormai acquisita convinzione giurisprudenziale della irrilevanza del semplice rapporto parentale, paradigmatico in sé di un rischio legato appunto alla pura astratta <<possibilità>>”;

– considerato che nel caso di specie è emerso “che il patrimonio della famiglia non avesse provenienza illecita (provvedimento del Tribunale penale di Messina – sezione misure di prevenzione di pubblica sicurezza del -OMISSIS-), l’incontestata circostanza che <<nessuna delle ditte che ha partecipato ai lavori finanziati con il contributo in oggetto ha mai ricevuto provvedimenti inerenti possibili pericoli di infiltrazioni mafiose>> (note dello studio legale -OMISSIS-, Dipartimento regionale turismo, in atti, pag. 8), l’intervenuto rilascio di una informativa liberatoria nei confronti del padre del soggetto prevenuto, le relazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina (-OMISSIS-) e della Stazione dell’Arma di Sinagra (-OMISSIS-), che attestano la inesistenza di nuove frequentazioni malavitose del soggetto prevenuto dopo il suo arresto-OMISSIS-”, si impone la conclusione che nella fattispecie controversa “l’unico dato di rischio oggettivamente esistente è costituito dallo stretto vincolo parentale del soggetto beneficiario con una persona che ha avuto accertate contaminazioni mafiose. Null’altro”.

8.3. Le suesposte coordinate ermeneutiche, pienamente condivise dal Collegio, palesano la fondatezza di entrambi i motivi di appello.

8.4. Risulta invero per tabulas che l’impugnato decreto di revoca n. -OMISSIS- è motivato con riferimento alle due informative prefettizie in data -OMISSIS-. In particolare, con questa seconda informativa, trasmessa dalla Prefettura di Messina all’esito dell’esame della memoria difensiva in data 12 ottobre 2007, prodotta in sede procedimentale dalla società beneficiaria del contributo, si è precisato che “le negative valutazioni formulate in data -OMISSIS- sono connesse al rapporto di parentela intercorrente tra un socio della <<-OMISSIS->> s.n.c. ed il figlio -OMISSIS-, gravato da numerosi pregiudizi e da ultimo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi”.

Pertanto, il paventato rischio di infiltrazione mafiosa nella gestione della -OMISSIS- è espressamente ed unicamente ricondotto al rapporto di parentela tra il socio -OMISSIS- e il di lui figlio -OMISSIS-, quest’ultimo onerato di precedenti penali e sottoposto a misure cautelari e di prevenzione per reati associativi di matrice mafiosa.

E’ invero documentalmente provato in atti che -OMISSIS- non ha mai rivestito alcun ruolo formale nella società odierna appellante, né ha svolto di fatto alcuna attività gestionale o di collaborazione, né tanto meno ha mai tenuto specifiche condotte dirette ad influenzare, direttamente o indirettamente, le scelte societarie.

Né, per quanto già sopra precisato, può avere rilevanza come prova del tentativo di condizionamento della gestione societaria il mero rapporto di parentela tra il socio -OMISSIS- ed il figlio -OMISSIS-, sul quale si accentrano le informative prefettizie del -OMISSIS-.

8.5. Né, infine, meritevoli di condivisione sono gli argomenti spesi dalle Amministrazioni appellate nei propri scritti difensivi, per sostenere, richiamando recenti precedenti giurisprudenziali, che il rapporto di parentela può assurgere ad indice di rischio di infiltrazione mafiosa.

Non ignora ovviamente il Collegio che anche la giurisprudenza costituzionale ha individuato nei rapporti di parentela una tra le situazioni indiziarie idonee a supportare l’adozione di un’informativa prefettizia interdittiva, sì da sviluppare e completare le indicazioni legislative enucleate nel Codice delle leggi antimafia e da integrare un sistema di tassatività sostanziale, ma ciò può avvenire quante volte detti rapporti assumano un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare ed una “regia collettiva” dell’impresa attinta dalla misura inibitoria, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica (cfr. Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57).

In altri termini, la natura, l’intensità ovvero le altre caratteristiche concrete di tali relazioni possono assurgere – nel procedimento propedeutico all’adozione dell’informativa e secondo la logica del “più probabile che non” – ad indice sintomatico di una conduzione collettiva e di una regia familiare dell’impresa interessata dal provvedimento interdittivo ovvero del condizionamento criminale delle decisioni assunte dello stesso operatore economico per il tramite della famiglia – nucleo fondante della struttura clanica della mafia – in ragione dell’instaurazione di rapporti di “influenza reciproca” non soltanto tra i soggetti affiliati al sodalizio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2023, n. 4832; Id., 24 aprile 2020, n. 2651).

Ma nel caso controverso, come già statuito dal precedente di questo Consiglio n. -OMISSIS-, le informative prefettizie del -OMISSIS- non hanno individuato, al di là del mero dato certo del rapporto di filiazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo socio della impresa beneficiaria dell’agevolazione contributiva, ulteriori e significativi elementi sintomatici di una regia familiare e collettiva dell’impresa e, in definitiva, di una gestione influenzata, direttamente o indirettamente, dal familiare legato alla criminalità organizzata.

  1. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno annullati gli atti impugnati dinanzi al giudice di primo grado.
  2. Per la complessità della vicenda controversa e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati dinanzi al giudice di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella sentenza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Chinè Ermanno de Francisco
 

IL SEGRETARIO

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