ECLI:IT:CGARS:2023:664SENT
Antimafia – informativa interdittiva – Parentela – Legami del marito con la criminalità organizzata – Insufficienza – Accoglie.
Pubblicato il 09/10/2023
- 00664/2023REG.PROV.COLL.
- 00064/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Tortorici, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 0-OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- L’appellante, con ricorso in data 23 gennaio 2023, ha chiesto la riforma, previa sospensione della sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento:
– della nota del Prefetto della Provincia di Messina prot. interno n. -OMISSIS-del 7.9.2021, contenente l’informazione interdittiva antimafia di cui all’art. 91 d.lgs. 159/2011;
– del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 18.10.2021 con il quale il Comune di Tortorici, Settore 3° Economico-Finanziario rigettava le richieste di concessione del terreno comunale per uso pascolo.
- In fatto, dalla sentenza impugnata e dalla documentazione in atti emerge che l’informazione antimafia prefettizia gravata è stata emessa a seguito di una segnalazione da parte di AGEA (alla quale era stato chiesto un contributo di euro 29.465,20) e da parte del Comune di Tortorici (al quale era stato domandato l’uso a fini di pascolo di un fondo comunale). Il provvedimento è scaturito dalle informazioni fornite dalle Forze di Polizia sul conto della ricorrente e del coniuge convivente (attinto da pregiudizi penali), nonché dai loro legami di parentela/affinità/frequentazione con soggetti nei cui confronti, il 15.1.2020, era stata eseguita una misura cautelare, emessa nell’ambito dell’operazione di polizia denominata -OMISSIS-, in ordine ai reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche con l’aggravante mafiosa, trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante mafiosa e altro (artt. 110, 416-bis, 512-bis, 640- bis e 416-bis c.1 c.p.).
- La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio per i seguenti motivi:
- I) violazione di legge, violazione della l. 241/90, illogicità manifesta, contraddittorietà, eccesso di potere, nullità;
- II) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Costituzione, con riferimento alla libertà economica e all’imparzialità della P.A.; violazione dell’art. 84 del Codice Antimafia, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria in capo al destinatario dell’atto impugnato.
- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 13.1.2022, veniva respinta l’istanza di sospensione interinale dei provvedimenti impugnati. Il C.g.a.r.s., con ordinanza n. -OMISSIS-del 3.3.2023 accoglieva l’appello cautelare, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- Il ricorso è stato respinto dal TAR per le seguenti ragioni:
– l’informativa antimafia non perde di validità ed efficacia, in maniera automatica, al trascorrere dei 12 mesi dalla sua emissione (tanto da ritenersi ancora oggi pienamente in vigore, per quanto versato agli atti del giudizio); al contrario, affinché si realizzi l’effetto auspicato dalla ricorrente, occorre che, o in via ufficiosa o su istanza di parte, intervenga un provvedimento liberatorio che, in ragione del prospettato mutamento della situazione di fatto alla base del provvedimento a monte, ne determini la cessazione degli effetti. Non appare dirimente la mancata partecipazione dell’interessato, sia con riferimento al procedimento che ha condotto all’informativa antimafia (in relazione al quale non era ancora applicabile la novella del 2021, che ha modellato in chiave di quasi-obbligatorietà l’intervento/audizione dell’interessato ad opera della Prefettura), sia con riferimento al procedimento presso il Comune di Tortorici (peraltro scaturito da istanza di parte);
– quanto alla legittimità del provvedimento interdittivo, rilevano circostanze ulteriori rispetto al mero rapporto di coniugio della ricorrente, ed in particolare i legami con persone gravemente implicate in recenti vicende penali, che hanno riguardato la cd. “-OMISSIS-” nella zona dei -OMISSIS-, ed in particolar modo il Comune di Tortorici; pertanto, i provvedimenti impugnati sono stati emanati secondo canoni di logicità, coerenza, ragionevolezza e sistematicità, nel doveroso e proporzionato bilanciamento tra le esigenze della prevenzione antimafia e quelle connesse alla libertà di iniziativa economica privata.
- Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:
I.) sulla erroneità della sentenza del TAR Catania n. -OMISSIS-: violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost. con riferimento alla libertà economica ed alla imparzialità della P.A.; violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011; irragionevolezza; ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Rileva l’appellante che il provvedimento interdittivo impugnato si basava, in primo luogo, sul fatto che il coniuge dell’appellante è stato destinatario di procedimenti penali; trattasi tuttavia di procedimento per reati comuni e per i quali sono già intervenute sentenze definitive, quali quella n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Messina che ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del sig.-OMISSIS-; ovvero quella n. -OMISSIS- del Tribunale di Catania che ha dichiarato l’assoluzione del sig.-OMISSIS- perché il fatto non costituisce reato. Gli ulteriori elementi rappresentati dal mero rapporto di affinità dell’appellante con soggetti (parenti del proprio marito) indagati e/o condannati nell’operazione denominata -OMISSIS- – operazione che, tuttavia non avrebbe in alcun modo coinvolto il marito dell’odierna appellante – non sarebbero comunque sufficienti a fondare un giudizio negativo; afferma che il provvedimento difetterebbe di adeguata motivazione e farebbe discendere dal rapporto di parentela/affinità, in maniera automatica, la sintomatologia del condizionamento dell’azienda agli interessi malavitosi; nessun elemento pregiudizievole è riferito a carico della odierna appellante (incensurata e priva di carichi pendenti), alle sue condotte o alle sue frequentazioni; in relazione alla posizione del marito dell’appellante,-OMISSIS-, rileva che nel provvedimento impugnato in prime cure sarebbero presenti delle “imprecisioni”: le uniche due condanne esistenti risalgono a fatti del 1991 e del 2001, per i quali il-OMISSIS- ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato.
- L’Avvocatura distrettuale dello Stato, per il Ministero dell’Interno e Ufficio territoriale del Governo di Messina, con memoria in data 29 marzo 2023, richiamando alcune sentenze di questo Consiglio e del Consiglio di Stato, ha rappresentato quanto segue:
– il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo;
– valutando unitariamente gli elementi che l’amministrazione ha apprezzato, assume senza dubbio decisività non l’epoca risalente delle due sentenze di condanna a carico del-OMISSIS-, riconducibili al 1991 e al 2001 (rispettivamente per i reati di cui agli artt. 640 bis, in concorso ex art. 110 c.p., e 636 e 639 c.p.), bensì la continuità, dai primi anni ‘90 fino a tempi recenti, del coinvolgimento del medesimo in plurime attività criminali (segnalazione del-OMISSIS-, nel 2017, per le fattispecie di resistenza a p.u. e porto illegale di armi; vicissitudini giudiziarie, a carico del medesimo, sia pure conclusesi con esito assolutorio); rileva la comprovata interferenza del-OMISSIS- nella gestione dell’attività imprenditoriale – solo formalmente – riconducibile alla moglie -OMISSIS-, mentre sarebbe priva di significato la circostanza che il-OMISSIS- non sia stato formalmente indagato nell’ambito della citata Operazione -OMISSIS-.
- All’udienza del 31 maggio 23 la causa è stata trattenuta in decisione.
- Il ricorso si prospetta fondato nei termini di seguito indicati.
8.1 Il Collegio, preliminarmente, ritiene opportuno di ribadire il principio affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, C.g.a.r.s., sez. giurisd., 16 agosto 2023, n. 532) secondo cui il mero decorso del tempo di per sé non cancella la validità indiziante degli elementi che comprovano l’appartenenza o la vicinanza del soggetto interessato alla criminalità organizzata. E’ stato in proposito statuito che “i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento” (Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2021, n. 8187).
Inoltre, con riferimento ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha chiarito che “l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2023, n, 8395; 29 maggio 2023, n. 5227; 7 febbraio 2018, n. 820) .
- Premesso quanto sopra, venendo al caso in esame, il Collegio osserva che il provvedimento interdittivo è stato adottato sulla base dei seguenti elementi e considerazioni:
- a) l’appellante in data 17.1.2011 è stata deferita all’A.G. dalla Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-per i reati ex artt. 483 e 640 bis c.p. (truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso); in merito, in data 27.6.2012, il Tribunale di Patti con provvedimento n. -OMISSIS-, ha disposto l’archiviazione del procedimento perché riguardante un’erogazione inferiore alla soglia prevista dall’art. 316 ter c.p., con derubricazione della condotta alla fattispecie di cui all’art. 316 ter, secondo comma, c.p., punita con sanzione amministrativa;
- b) sul conto del coniuge e convivente della signora -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS-, rilevano ai fini antimafia:
– le seguenti vicende giudiziarie: il 22.7.1991, il Comando Compagnia di -OMISSIS- ha comunicato che l’interessato è stato segnalato all’A.G. di Catania per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (artt. 110 e 640-bis c.p.) e il Tribunale di Catania, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-, con sentenza divenuta irrevocabile il 3.6.1993, lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione in ordine ai reati di truffa continuata in concorso (artt. 81, 110 e 640 c.p.); il 29.11.2001, il Tribunale di Caltagirone lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di introduzione di animali nel fondo altrui (artt. 636 e 639 c.p.); il 26.8.2014, la Tenenza della G.d.F. di -OMISSIS-, lo ha segnalato all’A.G. di Patti (ME) in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); il 28.1.2015 è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-instaurato presso l’A.G. di Patti (ME) in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e il Tribunale di Patti, con sentenza n. -OMISSIS- del 27.5.2020, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in ordine al reato contestato (il 12.10.2020 è stato proposto appello al secondo grado di giudizio ed allo stato il procedimento risulta ancora pendente); il 28.5.2017 la Stazione Carabinieri di-OMISSIS- lo ha segnalato all’A.G. di Catania nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di resistenza a P.U. e porto illegale di armi (art. 337 c.p. e L. 110/1975);
– il signor-OMISSIS-, “pur non direttamente coinvolto nell’ambito della citata indagine -OMISSIS-, risulta pienamente inserito in un contesto familiare e relazionale fortemente permeabile ad influenze e condizionamenti della criminalità organizzata mafiosa. Al riguardo, la più volte citata indagine -OMISSIS- ha permesso di rilevare gravi indizi dell’appartenenza dei nipoti -OMISSIS- e -OMISSIS- insieme al marito di quest’ultima -OMISSIS-, al gruppo mafioso dei -OMISSIS-. Infine la citata indagine ha evidenziato il coinvolgimento di tutti i membri del nucleo familiare di origine del-OMISSIS-, nella commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, in concorso con i citati congiunti a loro volta gravemente indiziati di essere appartenenti al gruppo mafioso dei -OMISSIS-”.
- Il Giudice di primo grado, in sostanza, ha ritenuto che gli elementi concernenti soprattutto la figura del marito convivente della ricorrente e, in particolare, i “legami di parentela/affinità/frequentazione con soggetti nei cui confronti, il 15.1.2020, era stata eseguita una misura cautelare emessa nell’ambito dell’operazione di polizia denominata -OMISSIS- in ordine ai reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche con l’aggravante mafiosa, trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante mafiosa e altro (artt. 110, 416-bis, 512-bis, 640-bis e 416-bis c.1 c.p.)”, sono idonei a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa.
- Come è noto, l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”. Lo stesso art. 84, al comma 3, riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di «eventuali tentativi» di infiltrazione mafiosa «tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».
- Premesso quanto sopra, nel caso in esame, non emergono dal decreto prefettizio contestato concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa sia condizionata dalla mafia e che possa agevolare attività criminose. Né appare sufficientemente sostenuto l’assunto dell’amministrazione secondo cui: “il marito, per quanto non rivesta alcun ruolo formale nella azienda della moglie, di fatto partecipa alla gestione alla stessa intestata” (a sostegno di tale affermazione viene richiamata una denuncia del signor-OMISSIS- del 3.6.2013 relativa ad un allevamento da questi gestito ma riferibile, a suo dire, all’azienda della moglie), e lo stesso, “pur non direttamente coinvolto nell’ambito della citata indagine -OMISSIS-, risulta pienamente inserito in un contesto familiare e relazionale permeabile ad influenze e condizionamenti della criminalità organizzata mafiosa”.
Invero, dal provvedimento gravato non emergono elementi sintomatici o indizianti concreti, anche considerando i precedenti penali della appellante e del coniuge sopra richiamati (che come evidenziato sono in sostanza venuti meno per la titolare dell’attività interdetta e si sono sensibilmente ridimensionati per il coniuge con le sentenze di appello).
In altri termini, nel caso di specie, la prognosi sul pericolo di infiltrazione mafiosa non appare fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere (alla luce del consueto canone del “più probabile che non”) il pericolo che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto; infatti, dalla documentazione in atti non emergono circostanze obbiettive (ad esempio, frequentazione della signora-OMISSIS- con gli affini citati nel provvedimento interdittivo; la presenza di questi ultimi nei luoghi di attività dell’impresa interdetta) che possano assumere valore indiziante o comprovante l’appartenenza o la vicinanza della ricorrente alla famiglia mafiosa
- Il provvedimento prefettizio impugnato è, quindi, illegittimo per difetto di istruttoria ed adeguata motivazione e, pertanto, va annullato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
- Considerata la complessità delle questioni trattate, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e le altre parti private menzionate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antimo Prosperi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Marco Mazzamuto, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antimo Prosperi | Fabio Taormina | |
IL SEGRETARIO
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Luca Girardi | Salvatore Veneziano | |
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