Antimafia – Informativa interdittiva – Contraddittorio procedimentale – Omissione – Violazione garanzie partecipative – Anche per procedimenti anteriori alla novella D.l. 152/2021 . Accoglie.
ECLI:IT:CGARS:2023:403SENT
Pubblicato il 05/06/2023
- 00403/2023REG.PROV.COLL.
- 00739/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2022, proposto dalla società
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ufficio territoriale del Governo agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02181/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- La -OMISSIS- (da ora in poi la Società) costituita nel 1989 ha come oggetto sociale “autotrasporto di cose per conto terzi, noleggio di macchine o attrezzature da cantiere edile, officina, autoriparazioni meccaniche, produzione di conglomerati”. La società risulta composta da otto soci.
- Con il ricorso innanzi al competente Tar la Società impugnava l’informativa interdittiva del 21 ottobre 2021 con la quale il Prefetto di Agrigento informava “che sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa” nei confronti della Società e, “pertanto, la presente informativa viene rilasciata con effetti interdittivi ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.” e revocava l’iscrizione della Società nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa. Venivano impugnati anche i verbali della riunione del Gruppo interforze del 12 aprile 2021 e della riunione di coordinamento delle Forze di polizia del 26 maggio 2021.
A seguito dell’adozione della suddetta informativa, l’ANAC comunicava alla ricorrente la sua cancellazione dalla c.d. White List.
- A sostegno del ricorso venivano dedotte due censure.
3.1. Con il primo motivo si censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 70, 83, 84, 85, 86, 89 bis, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90, e degli artt. 24 e 97 Cost. eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica; difetto ed erroneità della motivazione; contraddittorietà e illogicità manifesta; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto ed erroneità dei presupposti. Evidenziava la Società che l’informativa prefettizia impugnata si fondava esclusivamente su un provvedimento penale di fermo (proc. pen. n. 10760/18 r.g.n.r. DDA Palermo) emesso nell’ambito della c.d. Operazione XYDI nei confronti di 23 indiziati di vari reati di associazione mafiosa. Nessuno dei soci e/o amministratori della società ricorrente (o loro familiari) risultava tra gli indiziati di tale operazione di polizia. Dalle intercettazioni agli atti dell’indagine penale si evinceva che alcuni soggetti raggiunti dal provvedimento di fermo parlavano anche di due soci della Società, ma gli stessi non avevano mai preso parte ad alcuna riunione ed il tenore delle frasi intercettate avrebbe escluso la sussistenza degli elementi di fatto idonei a giustificare il provvedimento interdittivo. Si evidenziava che in data 7 luglio 2011 la società ricorrente era stata destinataria di un provvedimento di “informazione supplementare atipica” emesso dalla stessa Prefettura di Agrigento per il presunto ruolo di uno dei soci chiamato in causa dalle intercettazioni per alcune presunte “messe a posto”.
Tale provvedimento era stato però revocato il 14 settembre 2016, quando, “acquisite aggiornate informazioni, è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 ed è stata disposta l’iscrizione nella White List di questa Prefettura”.
3.2. Con il secondo motivo si censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Cost., e degli art. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis e 11, l. n. 241/1990: omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; difetto di motivazione in ordine all’omessa indicazione delle ragioni di urgenza; difetto di istruttoria. Nella presente fattispecie, a detta della ricorrente, non sussistevano le ragioni per derogare al rispetto delle garanzie procedimentali in ragione del fatto il verbale della riunione del Gruppo interforze è del 12 aprile 2021 e il successivo verbale della riunione di coordinamento delle forze di Polizia risale al 26 maggio 2021, cioè di ben 5 mesi antecedente all’adozione dell’informativa impugnata, il 21 ottobre 2021.
Nel suddetto lasso di tempo l’Amministrazione avrebbe ben potuto consentire alla ditta ricorrente di partecipare e di intervenire nel procedimento, senza alcun aggravio procedimentale né alcun allungamento dei termini di conclusione del procedimento.
- Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione intimata per chiedere la reiezione del ricorso.
- Con ordinanza n. 818 del 15 dicembre 2021 il Tar respingeva l’istanza cautelare.
Questo Consiglio con ordinanza n. 22 del 13 gennaio 2022 accoglieva l’appello cautelare sul rilievo che “che il ricorso presenta alcuni elementi di fondatezza, con particolare riguardo alla doglianza procedimentale, avuto riguardo alla circostanza che “l’impianto probatorio si fonda su dichiarazioni di terzi, che i soci coinvolti da tali dichiarazioni non risultano essere stati sottoposti al procedimento penale e che l’Amministrazione ha impiegato un significativo lasso di tempo in sede istruttoria, sicché la partecipazione procedimentale non avrebbe comportato particolare aggravio”.
- La sentenza del giudice di prime cure respinge il ricorso.
5.1. La sentenza evidenzia che il quadro indiziario che “emerge dalle intercettazioni – valorizzato dalla Prefettura in maniera non illogica – si presenta sufficientemente circostanziato e tale da comprovare una certa familiarità dei due soci con detti ambienti malavitosi e con il sistema delle c.d. “messe a posto”; e, d’altro canto, detto quadro ad avviso del Collegio risulta corroborato dagli elementi indiziari a suo tempo posti alla base della precedente interdittiva atipica del 7 luglio 2011, in cui era emerso il ruolo svolto dal primo socio quale incaricato di curare le “messe a posto” per conto di un ex latitante”.
5.2. Il giudice di prime cure riporta la giurisprudenza del giudice amministrativo ove si afferma che “l’Amministrazione è esonerata dall’obbligo di comunicazione, di cui all’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalle altre garanzie partecipative, relativamente all’informativa antimafia, «atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza».
- Ricorre in appello la Società soccombente in primo grado con motivi che ripropongono le argomentazioni difensive già, in parte, scrutinate dal primo giudice.
6.1. Con il primo motivo si critica la parte della sentenza che ha ritenuto la sussistenza dei concreti elementi indiziari che avrebbero giustificato l’adozione del provvedimento prefettizio impugnato.
Avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che le intercettazioni depositate nel provvedimento di fermo integrerebbero gli indizi posti a fondamento della precedente interdittiva atipica del 7 luglio 2011, in cui era emerso il ruolo svolto da uno dei soci quale incaricato di curare le “messe a posto” per conto di un ex latitante.
Afferma l’appellante che la informazione supplementare atipica” era stata revocata dalla stessa Prefettura il 14 settembre 2016 con provvedimento n. 31202 in quanto “acquisite aggiornate informazioni, è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 ed è stata disposta l’iscrizione nella White List di questa Prefettura”.
Aggiunge l’appellante che risulta comprovato dalla documentazione depositata in giudizio dalla difesa erariale (cfr. “Resoconto di riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia del 12 aprile 2021”: doc. n. 6e, fasc. I grado) che alla Società “è stata rilasciata liberatoria antimafia nel decorso mese di marzo” 2021.
La circostanza ora evidenziata comproverebbe l’assoluta assenza, dopo il provvedimento di revoca del 2016, di qualsiasi ulteriore elemento ostativo nei confronti della Società ricorrente.
L’appellante sottolinea che l’informativa prefettizia impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si fonderebbe esclusivamente su un provvedimento penale di fermo (proc. pen. n. 10760/18 DDA Palermo) emesso nell’ambito della c.d. Operazione XYDI nei confronti di 23 indiziati di vari reati di associazione mafiosa, totalmente estranei alla società ricorrente. Nessuno dei soci o amministratori della Società risulterebbe tra gli indiziati di tale operazione di polizia. Le risultanze delle intercettazioni disposte nell’ambito dell’indagine penale e che chiamano in causa due soci non sarebbero di univoca interpretazione e, comunque, dalle stesse sarebbe desumibile un atteggiamento che lungi dall’essere interpretato come collusivo dimostrerebbe l’estraneità della Società ad ogni logica spartitoria dei lavori pubblici.
6.2. Con il secondo motivo a sostegno del gravame si ripropone la censura relativa al mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241.
Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna esigenza di celerità tale da derogare al rispetto delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale in ragione delle peculiarità del procedimento concretamente sviluppatosi. Il verbale della riunione del Gruppo interforze è del 12 aprile 2021 ed il successivo verbale della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia è datato al 26 maggio 2021, cioè di 5 mesi antecedente all’adozione dell’informativa impugnata, il 21 ottobre 2021. Sostiene l’appellante che nel suddetto lasso di tempo l’Amministrazione avrebbe ben potuto consentire alla ditta ricorrente di partecipare e di intervenire nel procedimento, senza alcun aggravio procedimentale né alcun allungamento dei termini di conclusione dello stesso procedimento.
- Nel secondo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione appellata per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.
In data 1 settembre 2022 la difesa erariale ha depositato memoria per insistere nella richiesta di reiezione dell’appello valorizzando alcuni degli arresti giurisprudenziali del giudice amministrativo.
- Con ordinanza dell’8 settembre 2022 n. 359 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Con la citata ordinanza cautelare, relativamente al motivo d’appello dedicato alla tematica della partecipazione procedimentale, questo Consiglio ha ribadito che:
“Nell’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 22 del 13 gennaio 2022 si precisava che “che gli atti impugnati devono essere sospesi ai fini del riesame, nel rispetto delle garanzie procedimentali”
Il valore intrinseco del contraddittorio procedimentale è stato riconosciuto dal legislatore con l’emanazione del d. l. 152/2021 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, sebbene tale novella legislativa non sia immediatamente applicabile, ratione temporis, alla presente fattispecie.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pur dichiarando irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale ha ribadito:
“Tuttavia, anche a voler ritenere che il giudice del rinvio intenda interrogare la Corte in ordine al principio del rispetto dei diritti della difesa, occorre ricordare che quest’ultimo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione.” (ordinanza della corte (nona sezione) del 28 maggio 2020 che dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019)”.
- In data 17 febbraio 2023 parte appellante ha depositato memoria per insistere nelle proprie deduzioni approfondendo, in modo particolare, le censure relative al mancato rispetto delle norme che tutelano la partecipazione procedimentale.
- Alla pubblica udienza del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
- E’ fondato il secondo motivo dedotto a sostegno dell’appello e pertanto il gravame deve essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il Collegio rileva che “alla soluzione della presente controversia debba pervenirsi mediante l’applicazione del principio della ‘ragione più liquida’, esaminando preliminarmente il secondo motivo di appello. L’indirizzo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Consiglio di Stato, ha da tempo riconosciuto la natura sostitutiva della ‘ragione più liquida’ all’ordinaria ‘scala’ delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. S.U. 8 maggi 2014, n. 9936; Cass. sez. VI–L, 28 maggio 2014, n. 12002). Il principio della ‘ragione più liquida’, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre”(Cons. St., sez. V, 7 aprile 2023, n. 3622).
Con il secondo motivo la difesa dell’appellante deduce l’illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato per non essere stato rispettato quanto previsto dall’art. 7 della l. n. 241/90.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento i principi normati con la legge generale sul procedimento amministrativo hanno una valenza generale e permeano l’insieme dell’agere amministrativo e deve escludersi l’esistenza di segmenti cognitori che possano considerarsi esenti dagli stessi.
Tra i principi generali un rilievo determinante riveste il postulato che il provvedimento finale deve essere frutto di un effettivo contraddittorio procedimentale che consenta al destinatario di fare valer le proprie ragioni (in chiave difensiva) ed offrire all’Amministrazione (in chiave collaborativa) ogni elemento utile per addivenire ad un provvedimento che sia il più efficace per la tutela del bene la cui tutela è affidata alla p.a. ed il meno gravoso per la sfera giuridica del destinatario.
Ciò in obbligatoria adesione alle previsioni dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990.
Il diritto di difesa è altresì riconosciuto dalle norme multilivello.
Di portata generale e di immediata applicazione è quanto stabilito dall’art. 41 della Carata di Nizza.
“Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio”.
I provvedimenti di competenza del Prefetto in materia di prevenzione antimafia soggiacciono ai principi generali appena richiamati non potendosi ritenere che in materia di provvedimenti adottati alla stregua della legislazione antimafia operi una sorta di deroga per materia, in assenza di una specifica disposizione di legge in tal senso, ed in ragione del fatto che i provvedimenti in scrutinio, pur di carattere preventivo e non punitivo, mostrano una capacità afflittiva della sfera giuridica del destinatario che non può essere misconosciuta.
Il d.l. 6 novembre 2021 n. 152 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 92 del Codice antimafia, frutto di una costante evoluzione giurisprudenziale anche multilivello, è la prova che anche in epoca antecedente alla novella, non potevano considerarsi i procedimenti finalizzati all’adozione della informazione antimafia esonerati, in ragione della materia, dall’obbligo di rispettare le garanzie partecipative.
E’ nota al Collegio la disputa, sviluppatasi sotto l’egida delle precedenti norme, applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, in merito alla possibilità concessa all’Amministrazione di derogare al rispetto della norma che prevede la comunicazione di avvio del procedimento e quindi il realizzarsi del contraddittorio endoprocedimentale.
Ritiene il Collegio che debba escludersi nella materia in scrutinio una generale e generica possibilità di derogare alle norme ed ai principi ora richiamati, in ragione di una esigenza di celerità in re ipsa che non necessiti di essere motivata.
La deroga al rispetto del principio del contradditorio da parte dell’Amministrazione può trovare legittimazione solo in specifici casi concreti, deve essere frutto di una ragionevole ponderazione degli interessi contrapposti e deve essere adeguatamente motivata.
Le garanzie partecipative possono essere ragionevolmente derogate solo quando la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe rendere di pubblico dominio elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia che ragioni di opportunità ne sconsiglino la divulgazione.
Tale esigenza deve coesistere con l’esigenza di anticipare il più possibile la tutela della collettività a fronte della capacità della criminalità mafiosa di inquinare il mercato e la convivenza civile.
Depone in tal senso la decisione multilivello già richiamata nell’ordinanza cautelare emessa da questo Consiglio:
“in ordine al principio del rispetto dei diritti della difesa, occorre ricordare che quest’ultimo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione”.
11.1. In applicazione dei principi appena richiamati il Collegio rileva che nella presente fattispecie non risultano rispettate le norme che tutelano la partecipazione procedimentale e che della cogente necessità di derogare alle stesse non si rinviene alcuna motivazione nel corpo del provvedimento impugnato.
11.2. Dagli atti depositati nel presente processo è possibile evincere che non sussisteva ragionevole motivo per non applicare quanto previsto dall’art. 7 della legge generale sul procedimento amministrativo.
Il provvedimento prefettizio da una parte valorizza unicamente elementi non coperti da segreto investigativo o istruttorio e dall’altro risulta adottato in un lasso temporale che depone per l’assenza di ogni evidente ragione di celerità.
11.3. Gli elementi di fatto riportati nel provvedimento impugnato sono scevri di ogni esigenza di segretezza.
L’interdittiva valorizza, nella parte iniziale, l’informazione “supplementare atipica” datata 7 luglio 2016, notificata a parte appellante, che deve ritenersi di pubblico dominio anche in ragione dei provvedimenti giurisdizionali di cui è stata oggetto e della conseguente revoca ad opera della stessa Prefettura.
Ulteriore elemento valorizzato dal Prefetto, da pag. 4 in poi, è il provvedimento di fermo operato dal R.o.s. dei Carabinieri nei comuni di Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa e Favara nei confronti di 23 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illegale di sostanze stupefacenti, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati poiché commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.
Occorre precisare che nel corpo del provvedimento di fermo consegnato ai 23 soggetti al momento dell’esecuzione dello stesso sono riportate tutte le intercettazioni valorizzate dal Prefetto per motivare l’informazione antimafia oggetto del presente scrutinio.
Dal verbale redatto dal Gruppo interforze il 12 aprile 2021 è dato desumere che unico oggetto di valutazione è solo quanto si legge nel provvedimento di fermo ora citato.
Ancora meno rilevante è il verbale redatto in occasione della riunione di coordinamento delle forze di polizia del 26 maggio 2021 ove ci si limita a prendere atto di quanto proposto dal Gruppo interforze e non si rinviene alcuna parte omissata riferibile all’appellante.
Può, quindi, facilmente dedursi che tutti gli atti che il Prefetto ha valorizzato ai fini della propria decisione non erano più coperti dal segreto investigativo e dal segreto istruttorio previsto dall’art. 329 del codice di procedura penale e pertanto doveva escludersi ogni esigenza di indefettibile riservatezza e doveva ritenersi prevalente l’esigenza di garantire il rispetto dei principi che regolano il contraddittorio procedimentale e il diritto di difesa del soggetto destinatario del provvedimento.
Depone in tal senso anche l’evidente assenza di ogni ragione di particolare celerità se solo si tiene conto del fatto che il Prefetto ha avuto contezza degli elementi considerati indizianti a far data dal 2 febbraio 2021 (data di esecuzione del provvedimento di fermo e di discovery del suo contenuto) e il provvedimento impugnato, motivato su quanto riportato nel detto fermo, è stato emesso in data 21 ottobre 2021.
- In conclusione, il secondo motivo dedotto a sostegno dell’appello deve ritenersi fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve annullarsi unitamente al provvedimento di cancellazione dalla withe list.
- Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi, in considerazione dell’anteriorità del provvedimento impugnato rispetto al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, che ha eliso ogni plausibilità della tesi – fino ad allora oggettivamente controversa – secondo cui la deroga ai principi di partecipazione procedimentale sarebbe stata insita nella legislazione antimafiaratione materiae.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio, ferma la rifusione dei c.u. versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Antimo Prosperi, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonino Caleca | Ermanno de Francisco | |
IL SEGRETARIO
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