ECLI:IT:CGARS:2023:752SENT

Antimafia – Informativa interdittiva – Quadro indiziario – Concetto di contiguità – Individuazione – Rapporti commerciali e cointeressenze economiche – Fondate su numero accordo informale – Insufficienza – Accoglie.

Antimafia – Informativa interdittiva – Interesse al risarcimento del danno – Impone l’accertamento delle legittimità degli atti impugnati.

 Pubblicato il 02/11/2023

  1. 00752/2023REG.PROV.COLL.
  2. 00134/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2021, proposto dalla società
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Di Pace e Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01637/2020, resa tra le parti

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del Governo Ragusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

  1. Viene all’esame di questo Consiglio l’appello proposto dalla società -OMISSIS- (da ora in poi solo -OMISSIS-) avverso la sentenza n. 1637 del 6 luglio 2020 resa dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, I sezione int., con la quale è stata respinta la richiesta di annullamento:

– della nota prot. n. 0028106 del 20 novembre 2018 del Prefetto di Ragusa avente a oggetto l’informativa antimafia interdittiva emessa nei confronti dell’appellante -OMISSIS- (ricorso introduttivo);

– della nota prot. n. 14482 del 4 aprile 2019 con cui veniva confermata l’informazione antimafia del 20 novembre 2018, avente carattere interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei confronti della -OMISSIS- (ricorso per motivi aggiunti).

  1. Nel rivolgersi al giudice amministrativo -OMISSIS- contestava la motivazione delle interdittive impugnate, in quanto asseritamente adottate sull’erroneo presupposto di una contiguità soggiacente di -OMISSIS- con un’organizzazione mafiosa attiva nel territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa.

A detta della ricorrente non corrispondeva al vero che -OMISSIS- non avrebbe subito attentati o minacce a Vittoria unicamente in ragione del rapporto commerciale instaurato con la società -OMISSIS-.

  1. In punto di fatto è opportuno, ai fini del decidere, ricostruire succintamente la vicenda in esame.

3.1. La -OMISSIS- è la principale industria siciliana attiva nel campo della produzione e commercio all’ingrosso di contenitori e imballaggi in plastica sin dal 1970 con un fatturato medio annuo di circa 4 milioni di Euro.

3.2 Nel 2009 un autista della -OMISSIS- subiva una minaccia nel territorio di Vittoria mentre consegnava dei prodotti.

La -OMISSIS- denunciava immediatamente alle forze dell’ordine l’accaduto.

Occorre puntualizzare che anche in quel momento amministratore di -OMISSIS- era il signor -OMISSIS-.

In seguito all’episodio, -OMISSIS- decideva di non commercializzare i propri prodotti nel territorio di Vittoria.

3.3 Nel 2010-2011 il rappresentante legale della società -OMISSIS-, -OMISSIS-, proponeva alla -OMISSIS- un accordo commerciale informale per la rivendita degli imballaggi in plastica su Vittoria.

L’accordo prevedeva che la società -OMISSIS- acquistasse i prodotti da -OMISSIS- per commercializzarli nel territorio di Vittoria.

A quella data -OMISSIS-, si afferma nell’atto di appello, non nutriva alcun sospetto relativamente alla figura di -OMISSIS-, incensurato, e del di lui genitore -OMISSIS-, anche in ragione degli accertamenti effettuati sulla tenuta “etica” della società con cui veniva stipulato l’informale accordo.

3.4. Successivamente a questi eventi, -OMISSIS- veniva tratto in arresto nell’ambito di un’ampia indagine sulla criminalità organizzata a Vittoria (in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania il 5 dicembre 2017), e la -OMISSIS- veniva posta in amministrazione giudiziaria.

Circa il rapporto tra la -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, anche dopo la nomina dell’amministratore giudiziario, nell’ordinanza del Gip appena citata si afferma che allo scopo di controllare ampi settori di mercato emergeva il ricorso dell’organizzazione mafiosa all’intimidazione e alla minaccia per costringere l’imprenditore a piegarsi alle politiche commerciali imposte dall’impresa criminale, come “nella vicenda relativa all’imprenditore -OMISSIS-”.

Affermava il Gip che “In tal senso era indicativo il dato che erano monitorati contatti con l’imprenditore -OMISSIS-, già, vittima di condotte intimidatorie da parte dei -OMISSIS- e che ora subiva le condizioni Imposte dal -OMISSIS-“.

Le risultanze investigative «delineavano chiaramente l’imposizione effettuata, con il ricorso all’intimidazione, ai danni di –OMISSIS-, imprenditore operante nel settore degli imballaggi»”.

Nell’ordinanza del Gip le risultanze investigative, di interesse, si indicavano nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- relative al fatto che un soggetto aveva acquistato da -OMISSIS- una notevole quantità degli stessi imballaggi di cui all’accordo informale con la -OMISSIS- per rivenderli nello stesso territorio di Vittoria.

Afferma l’ordinanza che le intercettazioni danno prova del fatto che -OMISSIS- è “del tutto piegato alle volontà del -OMISSIS-”.

Indicative dello stato di soggezione e di intimidazione erano le giustificazioni del -OMISSIS- che, pur essendo vittima, non esitava ad agire con le stesse modalità nei confronti del suo acquirente, intimandogli di non vendere al dettaglio a Vittoria”, si legge nel provvedimento del giudice penale.

3.5. Sulla scorta delle emergenze processuali appena citate la Prefettura di Ragusa adottava l’informazione antimafia nei confronti di -OMISSIS- ritenendo “più probabile che non“, il potenziale asservimento della stessa alle consorterie malavitose.

Nel ricorrere al T.A.R., -OMISSIS- deduceva:

-eccesso di potere per mancata conoscenza e travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità manifesta;

-eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità;

-violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990.

3.6. Nel giudizio di primo grado si costituivano le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.

3.7. A seguito della camera di consiglio del 28 febbraio 2019, il giudice di prime cure con ordinanza del 4 marzo 2019, sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato e formulava il c.d. remand, chiedendo alla Prefettura di Ragusa di riesaminare gli elementi (o meglio, le argomentazioni difensive della ricorrente) già, in vero, ampiamente valutati nella motivazione del primigenio provvedimento.

3.8. La Prefettura di Ragusa dava esecuzione al giudicato cautelare con una seconda informativa antimafia interdittiva, che veniva impugnata con motivi aggiunti.

In questo secondo provvedimento, la Prefettura di Ragusa poggiava la sua determinazione sulle trascrizioni delle due intercettazioni telefoniche del 29 e del 30 aprile 2015, relative alle due conversazioni tra -OMISSIS- e -OMISSIS- che dimostrerebbero una “accondiscendenza successiva del -OMISSIS- alle logiche di asservimento” della criminalità organizzata. Si tratta della trascrizione delle intercettazioni già riportate e valorizzate dal Gip nel corpo motivazionale dell’ordinanza di custodia cautelare sopra citata.

3.9. Con i motivi aggiunti proposti avverso il secondo provvedimento, ovviamente, venivano mosse le stesse critiche già rivolte alla primigenia informazione interdittiva, con in aggiunta la deduzione di violazione del giudicato cautelare.

  1. Il primo giudice, con sentenza del 6 luglio 2020, ha respinto il ricorso sull’assunto che “il quadro indiziario che discende dai fatti rappresentati nei due provvedimenti interdittivi denota una evidente situazione di contiguità soggiacente della -OMISSIS- rispetto alle linee di condotta dettate dagli esponenti della consorteria malavitosa del vittoriese: in tal senso il provvedimento dell’Amministrazione reso all’esito del riesame risulta congruamente motivato avendo esso dato corretta evidenza a riscontri fattuali sintomatici di un esercizio dell’attività di impresa per nulla libero ma fortemente condizionato dalla volontà della criminalità organizzata”.

Dopo la sentenza di primo grado, la Prefettura di Ragusa, accogliendo l’istanza di aggiornamento presentata dalla -OMISSIS- (dopo aver sostituito il signor -OMISSIS- nella funzione di amministratore e legale rappresentante,) in data 21 agosto 2020 ha adottato provvedimento “liberatorio”, pur ribadendo, in motivazione, che doveva considerarsi legittima l’informazione interdittiva in precedenza adottata, i cui effetti cessavano solo per effetto del nuovo provvedimento e in ragione del rinnovo della carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di -OMISSIS-.

  1. Nonostante il sopravvenuto provvedimento liberatorio, la -OMISSIS- ha proposto appello il 9 febbraio 2021, riproponendo, nella sostanza, le stesse argomentazioni difensive già sottoposte al giudice di prime cure, arricchite dalla critica ai singoli passaggi motivazionali della decisione del giudice di prime cure non condivisi.

Nel corpo dell’atto di gravame non si valorizza (e non si cita) la sopravvenienza del provvedimento liberatorio della Prefettura che ha rimesso per intero in bonis l’appellante.

  1. Nel presente grado di giudizio si sono costituite le amministrazioni appellate limitandosi a depositare la documentazione indicata nella nota del 26 febbraio 2021.
  2. Parte appellante ha riassunto le deduzioni difensive con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 11 settembre 2023.
  3. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2023 il difensore di -OMISSIS- ha chiesto al Collegio di decidere la causa nel merito, in quanto la revoca del provvedimento interdittivo sopravvenuta il 21 agosto 2020 non ha effetti retroattivi e, dunque, residuano profili di danno che la parte si riserva di far valere ai sensi dell’art. 30, 5 comma, c.p.a..
  4. All’esito dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
  5. Attesa la dichiarazione di permanenza dell’interesse risarcitorio manifestata dalla difesa dell’appellante in sede di udienza pubblica, il Collegio deve decidere la causa nel merito, verificando la legittimità degli atti impugnati dall’appellante in applicazione del principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/22, secondo cui – e come per legge – se nel corso del giudizio «l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori». L’Adunanza plenaria, soprattutto, ha chiarito che il residuo interesse risarcitorio può essere manifestato dalla parte senza vincolanti formalità e senza oneri probatori in tale fase.
  6. L’appello deve essere accolto poiché è fondato il motivo con cui si deduce la “erroneità della sentenza impugnata e vizio di motivazione”, in quanto risultano meritevoli di positivo apprezzamento i rilievi critici mossi ai provvedimenti prefettizi impugnati, articolati relativamente al dedotto vizio di eccesso di potere, con riferimento sia all’istruttoria, lacunosa, sia, di riflesso, alla motivazione, caratterizzata, infatti, da un dirimente deficit nella rappresentazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di contiguità dell’appellante alla consorteria criminale.
  7. Il Collegio reputa necessario, preliminarmente, ribadire che, come affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’interdittiva antimafia, costituisce una misura volta, cumulativamente, alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: nella sostanza, l’interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti «affidabile») e possa essere titolare di rapporti con le pubbliche Amministrazioni.

Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 – come già avevano disposto l’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – ha, infatti, tipizzato un istituto (l’informazione interdittiva) mediante il quale, con un provvedimento costitutivo, si constata una obiettiva ragione di insussistenza della perdurante fiducia sulla affidabilità e sulla moralità giuridica dell’imprenditore.

12.1 È ancora opportuno ribadire che gli “elementi” di inquinamento mafioso non costituiscono un numerus clausus, ma assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono perciò a un preciso inquadramento e a una compiuta elencazione.

12.2. La fiducia che le istituzioni devono riporre nei confronti dell’operatore economico può subire soluzione di continuità anche a fronte di un comportamento di quest’ultimo che si connoti in termini di potenziale “contiguità” con la consorteria mafiosa.

Il concetto di contiguità, di difficile perimetrazione e specificatamente approfondito dalla dottrina penalistica, è stato definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nei seguenti termini: “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata(Cons. St., sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).

Elemento costituivo (e preliminare) di una possibile “contiguità” tra l’impresa già ritenuta “strumento” mafioso o esposta all’influenza criminale e l’impresa di cui si deve accertare la contiguità è l’esistenza di “cointeressenze economiche particolarmente pregnanti”.

Si tratta di una valutazione che attiene non soltanto al dato quantitativo dei rapporti tra le due imprese, ma anche alla “qualità” del rapporto e al risultato, in termini di impresa, che la “cointeressenza sospetta” consente di raggiungere al soggetto in scrutinio (p.e. affacciarsi a un ulteriore e differente segmento di mercato, ottenere una qualificazione che non si possiede, etc.).

12.3. La verifica della sussistenza della particolare pregnanza delle “cointeressenze economiche” è richiesta al fine di evitare che si corra il pericolo di dare dignità giurisprudenziale a quella contiguità derivante da “mero contatto”, costantemente esclusa dalla più attenta dottrina, anche penalistica, che si è occupata delle interpretazioni delle norme che disciplinano la risposta dello Stato al pericolo letale dell’infiltrazione della mafia nel libero mercato.

  1. Accertate le indispensabili pregnanti cointeressenze economiche si dovrà, continuando nella disamina delle singole fattispecie, verificare se l’impresa è “contigua” perché accetta, anche passivamente, i metodi e le finalità dell’impresa inquinante al fine di realizzare in tal modo anche un proprio tornaconto o se l’operatore economico accetta le modalità di operare secondo le indicazioni e le decisioni dall’impresa mafiosa perché intimidita: nel primo caso avremo la contiguità compiacente e nel secondo caso la contiguità soggiacente.
  2. Precisa ancora il Collegio che il giudice amministrativo è “chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame”.

Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio” (sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata).

  1. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati il Collegio ritiene fondato il primo motivo dedotto con l’atto di gravame, che deduce la mancanza di adeguata istruttoria e insufficiente motivazione del provvedimento interdittivo impugnato con il ricorso introduttivo.

La carenza motivazionale non riceve positivo supporto dal provvedimento adottato dalla Prefettura in adempimento dell’ordinanza che ha risposto il remand (e in disparte la eterodossia processuale, peraltro non censurata in appello, di tal genere di provvedimenti giurisdizionali, in quanto aventi l’impropria finalità di ordinare a una parte – con ordinanza, anziché con sentenza come si dovrebbe – di far cessare la materia controversa).

La Prefettura, come peraltro ragionevolmente prevedibile, si è limitata a confermare il primo provvedimento perché l’ordine di riesame consisteva, nella sostanza, nella richiesta di procedere a una mera valutazione delle deduzioni della difesa in merito a elementi di fatto già noti e pur valutati dalla Prefettura in prima battuta.

  1. Entrando nel merito della disamina della presente fattispecie, occorre prendere atto che le “cointeressenze” che intercorrono tra le due società ora attenzionate vengono identificate, nei provvedimenti del Prefetto, unicamente, nell’accordo informale concluso tra la -OMISSIS- e la società sconsigliata -OMISSIS-, con il quale veniva concordato di vendere un consistente quantitativo di imballaggi a quest’ultima, che provvedeva poi a rivederli nel mercato di Vittoria.

A avviso del Collegio il rapporto instaurato tra le due società è lungi dall’integrare, oggettivamente “una cointeressenza economica particolarmente pregnante”.

Ha documentato la difesa dell’appellante che l’incidenza del rapporto commerciale tra -OMISSIS- e la società -OMISSIS- sui rispettivi fatturati aziendali è stata sempre limitatissima se non addirittura manifestamente irrilevante.

Si legge a pag. 11 del ricorso introduttivo di primo grado:

Dalla documentazione allegata si evince che nel periodo che va dal 2009 al 2018, l’incidenza media sul bilancio di -OMISSIS- delle vendite a -OMISSIS- è pari al 3,24%, con un picco massimo del 6,11% registrato nel 2013. -OMISSIS- non è, quindi, un cliente chiave per la ricorrente e non ha mai movimentato volumi tali da poter influenzare anche minimamente le scelte commerciali aziendali. Parallelamente, nello stesso arco di tempo 2009-2018, l’incidenza media sul bilancio -OMISSIS- degli acquisti da -OMISSIS- è pari al 5,46%. Ciò significa che -OMISSIS- è sempre stato un fornitore residuale di -OMISSIS-, che ha sviluppato quasi la totalità del proprio fatturato con il montaggio di cartone o con altri produttori di imballaggi”.

Ritiene il Collegio che la corrispondenza del rapporto commerciale tra le due società alle regole del mercato è comprovata, inoltre, dalle seguenti tre emergenze probatorie, non smentite dagli appellati:

-nel settembre 2016 -OMISSIS- rifiutava la richiesta di riduzione del prezzo di alcuni prodotti avanzata da M.P.;

– il progressivo e sensibile calo del fatturato di -OMISSIS- derivante dalle vendite a -OMISSIS- S.r.l. registrato a partire dal 2016, a seguito del sopra citato rifiuto alla richiesta;

– il proseguimento dei rapporti di -OMISSIS- con -OMISSIS- anche a seguito del sequestro giudiziario di quest’ultima e, sostanzialmente, negli stessi termini commerciali.

  1. È opportuno puntualizzare, con maggiore precisione, come nasce e quali ne siano i termini dell’accordo informale intercorso tra i due operatori economici, come ricostruito dal signor -OMISSIS- nella deposizione al giudice penale del dibattimento di Ragusa in data 19 marzo 2019:

Questo contatto succede perché noi avevamo delle referenze commerciali molto positive su quest’azienda in quanto per esempio, faccio un esempio, siccome già eravamo a conoscenza che lavorava con l’International Paper che è un’azienda multinazionale nel settore del cartone e tra l’altro è un’azienda che ne fa quasi una condizione essenziale il codice etico, per cui noi ci siamo riferiti anche a questo … a questo elemento per dire va bene; poi abbiamo avuto anche delle informazioni commerciali di tipo bancario che non erano assolutamente negative e abbiamo ritenuto di poter collaborare con loro”.

Continuando nella deposizione sotto giuramento, quale teste dell’accusa, il -OMISSIS- specifica:

Noi producevamo e loro (-OMISSIS-, nds) acquistavano i manufatti e li rivendevano sulla piazza, al minuto pero, al dettaglio, perché per carichi completi molte volte andavamo a vendere noi direttamente”.

Nel mercato di Vittoria, quindi, gli imballaggi erano venduti contemporaneamente sia da -OMISSIS- (per le grosse quantità) che dalla società sconsigliata al minuto.

Tenuto conto del contenuto del descritto rapporto commerciale tra le due società, non appare assumere dirimente valore indiziante il contenuto delle due conversazioni richiamate nel provvedimento del Gip più sopra citato e valorizzato nella motivazione dei due provvedimenti della Prefettura di Ragusa.

Si tratta delle conversazioni tra il signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-, relative alla impresa -OMISSIS-.

L’attività principale di quest’ultima consisteva nella raccolta di rottami plastici, come le cassette rotte, per rivenderle ai produttori di cassette come -OMISSIS-.

Accadeva che la ditta -OMISSIS- provvedeva a vendere in Vittoria un certo quantitativo di cassette avute dalla -OMISSIS- in compensazione di un credito che, a dire della stessa, sarebbero state destinate a essere utilizzate unicamente nell’attività agricola che la ditta -OMISSIS- pure conduceva.

Il signor -OMISSIS-, padre del legale rappresentante della -OMISSIS- e interessato alla conduzione della società (in quel momento entrambi scevri di conosciuti pregiudizi penali o di polizia), venuto a conoscenza dell’attività di rivendita messa in atto dal -OMISSIS-, contattava telefonicamente il signor -OMISSIS- per segnalare il fatto, formulando lamentele poiché temeva, financo, che il -OMISSIS- potesse praticare prezzi più bassi dei suoi e della stessa -OMISSIS-, non essendo un operatore economico che operava professionalmente e, prevalentemente, nel settore della rivendita degli imballaggi. (“più bassi rispetto alla normalità, rispetto addirittura a quelli nostri con cui li abbiamo venduti”, testimonianza al dibattimento del signor -OMISSIS-).

Si legge, ancora, nella citata deposizione del signor -OMISSIS-:

“lui (-OMISSIS-, nds) a me mi ha detto che gli servivano per un uso proprio, perché se mi avesse detto che gli servivano per la rivendita non è che io non gliel’avrei dato, eventualmente gli avrei detto: “Senti, però siccome vorrei evitare che sulla stessa piazza si facesse concorrenza con i miei stessi prodotti”, tutto qua”.

Il pericolo che nel territorio di Vittoria si creasse “confusione” sui prezzi della stessa merce venduta da -OMISSIS-, induceva il signor -OMISSIS- a chiedere chiarimenti al -OMISSIS-, invitarlo a non vendere ulteriore merce e dirgli di, eventualmente, raccordarsi con la -OMISSIS-.

Nella motivazione dei provvedimenti del Prefetto il contenuto delle intercettazioni assume dirimente valenza indiziante e viene reputato idoneo a supportare il giudizio prognostico negativo che obbliga all’adozione dei provvedimenti interdittivi.

17.1. Osserva il Collegio che l’interpretazione di limitati segmenti di intercettazioni telefoniche è opera estremamente ardua, che deve essere condotta con certosina attenzione e avvalendosi di tutte le emergenze probatorie e processuali disponibili.

Ritiene il Collegio che la lettura delle intercettazioni citate, che assegna alle stesse il ruolo di prova regina dell’intimidazione a opera dei signori -OMISSIS- e della, conseguente, “contiguità soggiacente” della -OMISSIS-, contrasta con ulteriori emergenze processuali che debbono ritenersi incompatibili con la stessa.

Precisa il Collegio quanto segue.

Nel provvedimento del Gip richiamato nella prima informazione interdittiva si legge: “Così, dando ulteriore prova di essere del tutto piegato alle volontà del -OMISSIS-, il -OMISSIS- lo rassicurava che il suo acquirente si sarebbe recato personalmente dal -OMISSIS-, al fine di garantirgli che non avrebbe venduto gli imballaggi a Vittoria”.

Indicative dello stato di soggezione e di intimidazione erano le giustificazioni del -OMISSIS- che, pur essendo vittima, non esitava ad agire con le stesse modalità nei confronti del suo acquirente, intimandogli di non vendere al dettaglio a Vittoria”.

Ritiene il Collegio che le telefonate (pur se così dovessero essere interpretate) non abbiano avuto alcun effetto intimidatorio su -OMISSIS-.

Le telefonate intercettate sono una del 29 aprile 2015 e l’altra di un giorno dopo, il 30 aprile 2015.

È stato ritenuto provato che nel mese di settembre 2016, quindi dopo le telefonate intercettate, l’odierna appellante ha rifiutato la richiesta di riduzione del prezzo di alcuni prodotti avanzata da M.P., dando prova di condurre in modo indipendente la propria attività imprenditoriale.

È stato ritenuto provato il progressivo e sensibile calo del fatturato di -OMISSIS- derivante dalle vendite a -OMISSIS- S.r.l., registrato a partire dal 2016, a seguito del sopra citato rifiuto alla richiesta.

È stato ritenuto provato che, sentito dal Pubblico Ministero in data 18 dicembre 2017, il signor -OMISSIS- ha confermato tutte le accuse relative alla precedente minaccia estorsiva subita nel 2009, anche dopo avere appreso che la minaccia era riconducibile “ai -OMISSIS-” ritenuti correi e “capi” del signor -OMISSIS-.

Per ultimo, il signor -OMISSIS- ha confermato tutte le accuse, come teste del Pubblico ministero e sotto giuramento, in sede di deposizione dibattimentale in data 12 marzo 2019 innanzi al Tribunale penale di Ragusa.

17.2. La condotta tenuta dal signor -OMISSIS- appare significativamente coerente con la decisione assunta nel 2009 di non subire tacitamente le minacce della mafia rifiutandosi, prima, di vendere imballaggi alla ditta-OMISSIS- e, poi, denunciando alle forze dell’ordine che uno dei traportatori della società odierna appellante, che si stava recando a Vittoria per consegnare gli imballaggi prodotti dalla stessa, era stato minacciato da un soggetto affinché quest’ultima non vendesse imballaggi in plastica nella zona di Vittoria.

17.3. Necessiterebbe di indizi particolarmente convergenti, univoci e rilevanti – viceversa non rinvenibili nella vicenda occorsa – l’assunto secondo cui gli stessi estortori in precedenza prontamente denunciati (i -OMISSIS-, per l’accusa correi dei -OMISSIS-) assumano, ancora una volta, il rischio di sottoporre a nuova estorsione lo stesso soggetto (il signor -OMISSIS-) che aveva già dato prova nel 2009 di non subire tacitamente la loro minaccia, denunciando il sopruso e chiedendo l’intervento dello Stato.

  1. La fondatezza del suo primo motivo, ut supra rilevata, determina l’accoglimento dell’appello.
  2. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della materia trattata nella presente controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti in tale sede impugnati.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

  1. A) Dati sensibili diversi dalla salute

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata e tutti i soggetti citati nei provvedimenti impugnati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prosperi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

Paola La Ganga, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Caleca Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

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