Sicurezza pubblica – Informativa interdittiva – Quadro indiziario – Precedenti penali del padre e del marito – Fatti risalenti nel tempo – Circostanze sopravvenute – Familiari coinvolti in programma di protezione per collaboratori di giustizia – Incidenza sull’attuale del pericolo di infiltrazione – Difetto di istruttoria e motivazione – Accoglie – Remand.
Autorizzazioni e concessioni – Vendita al dettaglio – Informativa antimafia – Revoca licenza – Fatti indiziari risalenti nel tempo – Difetto di attualità – Accoglie.
ECLI:IT:CGARS:2023:532SENT
Pubblicato il 16/08/2023
- 00532/2023REG.PROV.COLL.
- 00980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto dalla ditta individuale -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Brighina e Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo Ragusa, Anac Autorità nazionale anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, dell’Ufficio territoriale del Governo Ragusa, dell’Anac Autorità nazionale anticorruzione e del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza di primo grado indicata in epigrafe viene respinto il ricorso della ditta individuale -OMISSIS- (da ora in poi solo la -OMISSIS-).
Al Tar l’appellante aveva chiesto con il ricorso introduttivo l’annullamento:
-della informazione antimafia interdittiva Prot. Uscita n. 0047775, emessa dal Prefetto di Ragusa in data 20 novembre 2019;
– di ogni ordinanza e/o provvedimento del Comune di Vittoria, di qualsiasi natura, che determini la cessazione dell’attività della ricorrente;
– di ogni ordinanza e/o provvedimento del Comune di Vittoria, di qualsiasi natura, con il quale l’ente ritenga non accoglibile la richiesta di avvio attività da parte della ricorrente o che determini il divieto di prosecuzione attività;
– dell’annotazione nel casellario informativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Veniva, altresì, chiesta la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dalla emissione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.
Con i motivi aggiunti veniva chiesto l’annullamento:
-del divieto di prosecuzione delle attività/revoca prot. 8919/Gen del 19 febbraio 2020 adottato dal Comune di Vittoria.
- La sentenza motiva la decisione sfavorevole per-OMISSIS- osservando che l’informazione prefettizia trova precipuo fondamento nel rapporto di coniugio e di convivenza dell’intestataria dell’impresa ricorrente con -OMISSIS- (da ora in poi solo “-OMISSIS-”). Il giudice di prime cure valorizza i precedenti penali e di polizia di -OMISSIS- puntualizzando che non perdono il valore indiziante per il solo fatto di risalire agli anni 2006-2007.
Il Collegio di primo grado ritiene che gli elementi concernenti la figura del marito convivente nei termini come sopra riferiti – già idonei a fondare il rischio di infiltrazione mafiosa – siano stati confermati (e rafforzati) dalla produzione documentale resa dalla Prefettura a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria n.1151/2022.
La sentenza esclude che possano trarsi elementi indizianti dal vincolo di parentela intercorrente tra la-OMISSIS- e il padre -OMISSIS- (da ora in poi solo -OMISSIS-) rispetto al quale nell’interdittiva ci si limita a riferire quanto emerso dai rapporti informativi degli organi di polizia.
- Ricorre in appello la parte soccombente in primo grado deducendo le seguenti doglianze:
– i) error in iudicando: erroneità’ e contraddittorietà’ della pronunzia, con riguardo alla posizione del marito dell’appellante; sussistenza dei profili di illegittimità’ evidenziati in prime cure e, nello specifico: eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per illogicità’, irrazionalità’ ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà’ intrinseca del provvedimento; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159/2011 e di tutta la normativa operante in materia di misure antimafia; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; insussistenza delle condizioni per l’interdittiva; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della costituzione. violazione dell’art. 3 della costituzione e degli artt. 1 e 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo;
-segue: error in iudicando: erroneità’ della sentenza nella parte in cui attribuisce rilievo al rapporto lavorativo tra l’appellante ed il marito e nella parte in cui tiene conto di circostanze oggetto di motivazione postuma;
– error in iudicando: erroneità’ della sentenza nella parte in cui non tiene in considerazione le peculiarità’ dell’attività’ dell’appellante e nella parte in cui ritiene di attribuire rilevanza al contesto geografico in cui la stessa insiste;
– la riproposizione degli altri motivi in diritto, riguardanti aspetti non valutati in sentenza;
– l’illegittimità’ degli atti derivati; dall’accoglimento del gravame dovrà derivare la riforma della sentenza, anche con riguardo all’annullamento di tutti gli ulteriori atti adottati da Anac e Comune di Vittoria a seguito dell’interdittiva.
La richiesta di risarcimento del danno viene subordinata all’eventuale mancato accoglimento della tutela cautelare formulata con l’atto di gravame, in quanto “l’accordo della tutela cautelare, in prime cure, ha consentito la regolare prosecuzione dell’attività della-OMISSIS- e nessun danno si è prodotto”.
- Anche nel secondo grado di giudizio si sono costituiti il Ministero dell’interno, l’Anac, Autorità nazionale anticorruzione e il Comune di vittoria per resistere all’appello.
- Con ordinanza n. 438 del 18 luglio 2022 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
- Le parti hanno depositato rituali memorie e memorie di replica per insistere nelle rispettive prospettazioni difensive e la causa alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 è stata assunta in decisione.
- È fondato il primo motivo a sostegno del gravame con il quale, relativamente al provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto, si deduce il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Tanto basta per annullare i provvedimenti impugnati.
- Parte appellante è titolare di una piccola rivendita al dettaglio di prodotti surgelati attiva dal marzo 2017.
Nei confronti della stessa veniva emessa da Prefetto di Ragusa informazione antimafia interdittiva in data 20 novembre 2019.
Le ragioni che avevano condotto all’adozione dell’informazione interdittiva sono due:
-l’appellante è figlia non convivente di -OMISSIS- il quale risulta pregiudicato per reati commessi quasi vent’anni or sono;
-l’appellante è coniuge convivente di -OMISSIS-, il quale risulta pregiudicato per numerosi reati che comprovano la sua compartecipazione al sodalizio criminale conosciuto col nome di “stidda”, attivo nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.
Il giudice di primo grado ha escluso che possano trarsi elementi indizianti dal rapporto di-OMISSIS- con il padre. Il capo della sentenza non è stato gravato da alcuna delle parti e pertanto deve ritenersi passato in giudicato.
Al giudice di appello rimane da valutare, quindi, la rilevanza indiziante degli elementi riferibili al coniuge di-OMISSIS-.
A detta di parte appellante il provvedimento prefettizio impugnato nel valutare i pregiudizi penali ascrivibili al coniuge di-OMISSIS- non terrebbe conto del fatto che gli stessi risalirebbero a circa venti anni or sono, difettando così la prova dell’attualità del pericolo del condizionamento criminale che l’attività imprenditoriale di-OMISSIS- potrebbe subire. Deporrebbe, poi, per l’assenza di attualità del pericolo, l’accertato allontanamento del soggetto “sconsigliato” dal contesto criminale in cui in epoca ormai remota era inserito.
8.1. Il Collegio, preliminarmente, osserva quanto segue.
La giurisprudenza del giudice amministrativo è univoca nel ritenere il mero decorso del tempo di per sè inidoneo a cancellare la validità indiziante degli elementi che comprovano l’appartenenza o la vicinanza del soggetto “sconsigliato” alla criminalità organizzata.
Il giudice penale ha costantemente accertato la natura permanente dei reati associativi ed è ricorso ad una fictio iuris per ritenere cessata la permanenza, in astratto ed in assenza di prove che depongano in segno contrario, con la sentenza di primo grado.
Per il giudice amministrativo “i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento” (Cons. St., sez. III, 9 dicembre 2021, n. 8187).
Il principio appena richiamato, e costantemente ribadito anche da questo Consiglio, non assegna al giudizio di disvalore che il provvedimento prefettizio presuppone una efficacia “perenne” (piuttosto che “permanente”), ma postula che gli accadimenti successivi valorizzati dalla parte per chiederne la rimozione siano idonei ad integrare, in uno con col trascorre del tempo, una soluzione di continuità con le pregresse condotte di vita.
Solo elementi sopravvenuti che comprovino l’oggettivo mutamento della situazione fattuale sono idonei a far ritenere che, nel futuro, il soggetto “sconsigliato” non sarà ulteriormente esposto al tentativo di infiltrazione mafiosa, come avvenuto nel passato.
8.2. Nella presente fattispecie il provvedimento prefettizio impugnato ancora la pericolosità del coniuge di-OMISSIS- a pregiudizi penali risalenti nel tempo, ma omette di valutare se i fatti sopravvenuti provati dall’appellante siano idonei a dequotarne la valenza indiziante, incorrendo così nel vizio di carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, ed imponendosi la necessita che il Prefetto torni riesercitare il potere mediante una completa disamina degli atti allegati dalla destinataria dell’informazione.
Il Collegio precisa quanto segue.
I precedenti penali (certamente gravi e significativi) a carico di -OMISSIS- indicati nel provvedimento del Prefetto vanno dalla sentenza della Corte di Appello di Catania del’1 marzo 1994 alla sentenza della Corte di Appello di Catania dell’11 luglio 2003.
La valenza indiziante dei precedenti penali ora richiamati non può ritenersi attualizzata dal decreto del G.I.P. del Tribunale di Catania datato 7 settembre 2021.
Il G.I.P. non omette di indicare con precisone il periodo in cui è cessata la condotta descritta nei capi di imputazione.
La condotta descritta nel contestare il delitto p. e p. dagli arti. 112, n.1, 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, c.p. risulta tenuta “In -OMISSIS- e luoghi limitrofi, fino al giugno 2007”.
Le condotte relative al delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv, 110, 629, 1° e 2° comma, in relazione all’art.628, comma 3 n.1, c.p. sono state tenute “In -OMISSIS- dal 2003 al 2006”.
Tenuto conto che l’informazione interdittiva è stata emessa il 20 novembre 2019 deve dedursi che gli elementi indizianti rilevanti risalgono a circa 12 anni prima (2007-2019).
Dal 2007 in poi parte appellante ed il suo nucleo familiare sono stati oggetto di ulteriori provvedimenti emessi da vari organi dello stato deputati alla tutela della sicurezza pubblica che meritano di essere adeguatamente valutati al fine di verificare l’attualità del pericolo che la piccola attività imprenditoriale esercitata dall’appellante possa subire i condizionamenti della consorteria criminale che agisce nel territorio di riferimento.
In primo luogo non è senza rilievo che il padre di-OMISSIS- abbia deciso di collaborare con le forze dell’ordine e per tale motivo il 10 maggio 2006 sia stato formalmente sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia con la delibera della Commissione centrale presso il Ministero dell’interno.
Non è dato rilevare dagli atti in processo se la figlia abbia condiviso o si sia dissociata dalla scelta effettuata dal padre.
Compulsando gli atti allegati dall’appellante, il Collegio apprende che risulterebbe sottoposto al programma di protezione anche il convivente della madre di-OMISSIS-, tale -OMISSIS- (da ora in poi solo -OMISSIS-).
La scelta di quest’ultimo di collaborare avrebbe avuto effetti anche sulla vita dell’appellante.
Il dato si ricava dalla nota che la Procura distrettuale della Repubblica di Catania invia alla Procura distrettuale di Caltanissetta e alla Direzione nazionale antimafia del seguente tenore:
“Trasmetto, per quanto di competenza, la nota della Squadra Mobile di Caltanissetta con la quale si rappresenta l’opportunità di estendere il piano provvisorio di protezione adottato – su richiesta di codesta Procura Distrettuale – nei confronti del collaboratore-OMISSIS-ai seguenti congiunti dello stesso”.
Il primo nome che si legge è quello dell’odierna appellante-OMISSIS-, e la richiesta di sottoposizione alla protezione viene estesa anche al marito -OMISSIS-.
Nella allegata nota della squadra mobile di Caltanissetta del 3 settembre 2009 si legge la seguente osservazione che il Collegio ritiene di particolare rilievo:
“in data 01 09.2009, personale dipendente contattava la-OMISSIS-, la quale rappresentava di ritenersi effettivamente in pericolo …”.
Non risulta, quindi, che l’appellante abbia rifiutato di sottoporsi al programma o si sia dissociata dalla scelta di collaborare effettuata dal collaboratore -OMISSIS-
Deve altresì rilevarsi che nel chiedere la sottoposizione al programma anche del marito -OMISSIS- con la nota, che si ripete è datata 3 settembre 2009, la Squadra mobile indica i pregiudizi penali dello stesso ma precisa che “Ad onor del vero si deve altresì evidenziare che lo -OMISSIS-, da circa 2 anni, (2007, ndr) sembra che abbia modificato la propria condotta di vita, non escludendo, pertanto, un suo defilarsi dall’ambiente malavitoso. tenuto conto anche del fatto che da oltre un anno è regolarmente impiegato quale operaio presso la ditta “-OMISSIS-”.
8.3. Nella nota della Questura di Ragusa, Divisione polizia anticrimine dell’8 gennaio 2019 con riferimento alla-OMISSIS- si legge:
“in atto, non si rilevano cause di divieto, sospensione e decadenza, né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in argomento”.
8.4. Tali elementi preesistenti all’emissione del provvedimento impugnato acquistano maggior rilievo probatorio alla stregua degli ulteriori elementi che hanno incrementato il compendio probatorio in forza dell’ordinanza istruttoria del Tar.
8.5. È allegata agli atti la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta datata 21 febbraio 2020.
La nota risulta redatta per dar corso agli “Incombenti istruttori disposti dal T.A.R. Sicilia di Catania” sull’impresa Individuale-OMISSIS-.
Rubricata sotto il numero 1 si legge la seguente affermazione:
“Nei confronti del titolare firmatario dell’impresa in oggetto indicata,-OMISSIS- ……… agli atti di quest’Arma non si rilevano informazioni antimafia ostative al rilascio della certificazione, in relazione a quanto previsto dagli arti. 84 c.4 e 91 c.5 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159”.
Sotto il numero 2 si riportano i precedenti penali del marito, si aggiunge che “-OMISSIS- è emigrato per il Comune di Vittoria il 07.02.2011, e che nel periodo precedente alla data indicata risultava inserito nell’organico del Clan -OMISSIS- affiliato all’associazione di stampo mafioso denominata “Stidda” e si conclude affermando che “Agli atti di quest’Arma non risultano attuali elementi specifici, in relazione a quanto richiesto da codesta Prefettura con foglio in riferimento”.
È appena il caso di ricordare che il provvedimento istruttorio del Tar richiamato in apertura della nota dei Carabinieri era finalizzato a riscontrare elementi che accertassero l’attualità della pericolosità del coniuge di-OMISSIS-.
8.6. Solo apparentemente distonica rispetto alle acquisizioni investigative ora richiamate è la nota della Questura di Caltanissetta del 24 febbraio 2020 che non indicando elementi indizianti di data recente che attualizzino la pericolosità del coniuge si limita ad affermare che alla luce dei precedenti penali e di polizia indicati anche dalle altre forze di polizia, “-OMISSIS- risulta persona socialmente pericolosa ed agli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi tali da confutare attuali collegamenti con la criminalità, organizzata e non”.
8.7. Nella presente fattispecie, al decorrere del tempo si aggiungono ulteriori elementi di fatto che, se accertati, potrebbero rappresentarsi idonei ad interrompere la permanenza della pericolosità del soggetto “sconsigliato” e far ritenere insussistente, conseguentemente, il pericolo di condizionamenti mafiosi dell’attività commerciale dell’appellante.
È di palmare evidenza che la sottoposizione al servizio di protezione sia idonea a fugare ogni pericolo di infiltrazione mafiosa.
Del resto, proprio il non avere manifestato pubblica dissociazione rispetto alla decisione dei propri parenti o conviventi di collaborare con le forze dell’ordine da parte dell’appellante, è una sopravvenienza in fatto che merita adeguata e approfondita ponderazione.
- Il Prefetto gode di ampia discrezionalità tecnica nell’adottare l’informazione interdittiva antimafia ed il giudizio prognostico che lo steso formula non può essere sostituito dal giudizio del giudice amministrativo.
La discrezionalità tecnica riconosciuta al Prefetto non rede la tutela giurisdizionale del privato meno efficace, giacché il sindacato su tale discrezionalità non dev’essere né forte, né debole, ma effettivo.
Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa ed alla sua persistente attualità, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, “con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame” (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Facendo applicazione di tali principi il Collegio ritiene che il provvedimento interdittivo in disamina risulta carente sul piano istruttorio e, conseguentemente la motivazione che lo sorregge è insufficiente.
Gli atti e i provvedimenti citati nella presente motivazione, e non riportati nel corpo motivazionale dell’informazione interdittiva, danno luogo ad una prospettazione a dir poco ondivaga e contraddittoria in ragione dei giudizi contrastanti che necessitano di una adeguata ponderazione e convincente sintesi.
L’assunto impone l’annullamento del provvedimento prefettizio impugnato cui dovrà seguire il riesercizio del potere che tenga conto del contenuto conformativo della presente sentenza.
- Dall’annullamento della informazione antimafia inetrdittiva del Prefetto di Ragusa deriva l’annullamento degli ulteriori atti adottati da Anac e Comune di Vittoria, impugnati per vizi derivati. Come s’è già rilevato, lo svolgimento processuale e le misure cautelari tempestivamente disposte hanno escluso il verificarsi di danni risarcibili.
- Sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della materia oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati in prime cure.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Antimo Prosperi, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonino Caleca | Ermanno de Francisco | |
IL SEGRETARIO
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