Antimafia – Informativa interdittiva – Quadro indiziario – Cointeresse economiche – Presenza di autovetture di soggetti controindicati nel cantiere nautico della società ricorrente – Tutela cautelare – Respinge.

ECLI:IT:CGARS:2023:177OCAU

Pubblicato il 05/06/2023

  1. 00177/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00434/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2023, proposto da

 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento, previa sospensione:

– della nota prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2022, a mezzo della quale la Prefettura di Palermo ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, per l’effetto respingendo l’istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n.159/2011 presentata anche nell’interesse della società ricorrente;

– della nota dell’ANAC prot. n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022 recante l’annotazione integrativa nel casellario informatico della suddetta informativa interdittiva resa dalla Prefettura di Palermo in ordine alla società ricorrente.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo e di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

 

Considerato che con il provvedimento n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2022, il Prefetto della Provincia di Palermo ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, per l’effetto respingendo l’istanza di aggiornamento ai sensi dell’art.91, comma 5, del d.lgs. n.159/2011 presentata anche nell’interesse della società ricorrente, sulla base degli esiti degli approfondimenti e aggiornamenti istruttori delle diverse Forze di Polizia, verbalizzati nelle riunioni del 30 marzo 2022, del 22 settembre 2022, del 27 ottobre 2022 e del 24 novembre 2022 , nonché della proposta del Gruppo Provinciale Interforze che nella seduta del 24 novembre 2022, ha ritenuto che i nuovi elementi esaminati sono confermativi del pericolo di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS-;

Visto che l’informativa interdittiva contiene un errore nella parte in cui rileva che la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. -OMISSIS- non è stata appellata (essa invece risulta appellata nell’ambito del ricorso innanzi a questo Cgars rgn -OMISSIS- la cui udienza pubblica di definizione del merito risulta fissata alla data del 22 giugno 2023) ;

Considerato che il Prefetto della Provincia di Palermo ha adottato il nuovo provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2022 tenendo complessivamente conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

  1. a) la “vicinanza dell’effettivo gestore” della-OMISSIS-, -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-“, a “diversi soggetti condannati per mafia”, ancora presente all’interno del cantiere nautico in un’attività di “veicolazione di messaggi funzionali agli incontri tra i predetti affiliati”;
  2. b) “l’utilizzo del cantiere nautico quale sede di importanti incontri tra diversi capi mandamenti”;
  3. c) “le ulteriori circostanze, emerse in fase di approfondimento, che inducono a ritenere che seppure la società risulti intestata, formalmente, ai citati fratelli -OMISSIS-, di fatto, sia riconducibile ai -OMISSIS-, nonostante gli stessi non assumano nessuna posizione giuridica, né, risultino, formalmente, svolgere attività lavorativa per la stessa”, tra cui in particolare:

– -OMISSIS- -OMISSIS- seppure non riveste, a far data dal 16 dicembre 2019, la carica di amministratore unico della società cooperativa -OMISSIS-, continua a mantenere rapporti economici con la predetta Società, in quanto lo stesso riveste la carica di consigliere nel Consorzio “-OMISSIS-“, con sede a Palermo, Consorzio nella cui compagine, la citata società cooperativa detiene quote del capitale sociale, circostanza questa che avvalora il permanere di rapporti di condivisione, di interessi e di cointeressenze economiche tra -OMISSIS- -OMISSIS- (c1.34) e la società cooperativa nautica, gestita formalmente dai menzionati fratelli -OMISSIS-;

– la presenza, accertata in data 24 febbraio 2020, di due autovetture, all’interno del rimessaggio nautico della -OMISSIS-, intestate ai cugini, -OMISSIS- (cl. 75) e al citato -OMISSIS- (cl. 67), detto “-OMISSIS-“, “quest’ultimo soggetto indicato nel sopramenzionato provvedimento di fermo del 22/01/2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — DDA n. -OMISSIS-, denominato “-OMISSIS-“, quale “effettivo gestore” del cantiere nautico della -OMISSIS-”;

– la presenza, accertata in data 24 settembre 2021, all’interno del rimessaggio nautico della -OMISSIS-, di due autovetture, una intestata a -OMISSIS- (cl. 67), e l’altra a -OMISSIS- -OMISSIS- (c1. 34); la presenza, accertata più di recente, in data 18 novembre 2022, all’interno del piano antistante il deposito/rimessaggio della -OMISSIS-, di due autovetture, una intestata alla moglie del citato -OMISSIS- (cl. 67), e l’altra intestata a -OMISSIS- (cl. 75), cugino del citato-OMISSIS- (c1. 67);

– “la ulteriore accertata circostanza che la società cooperativa -OMISSIS-, destinataria, nel 2019, di provvedimento antimafia, i cui effetti interdittivi risultano, allo stato, pienamente efficaci, ha proseguito, quale intestataria di concessioni/autorizzazioni, la propria attività economica su aree demaniali, come rilevato, peraltro, anche dalla più recente richiesta di autorizzazione, avanzata nel 2020, dal citato -OMISSIS- -OMISSIS-, per l’estensione di validità della concessione demaniale marittima, nonché dalla ancora più recente stipula, nel maggio del 2022, di un contratto di comodato d’uso gratuito tra il -OMISSIS- -OMISSIS- e la -OMISSIS-, per la gestione del pontile sito all’interno del porto di -OMISSIS-”;

Ritenuto che le evidenze indizianti indicate dal Prefetto devono essere scrutinate alla stregua del canone quae singula non prosunt, collecta iuvant;

Ritenuto che – nella comparazione degli interessi – deve darsi preferenza alla funzione di prevenzione del provvedimento gravato rispetto al fenomeno mafioso e che le pur robuste difese di parte appellante non chiariscono l’elemento concernente la presenza delle vetture nell’area del cantiere;

Ritenuto che, pertanto, pur auspicandosi in tempi solleciti il raggiungimento di un definitivo assetto degli interessi, la domanda cautelare deve essere respinta e che, in ragione della soccombenza la parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese della presente fase, come indicato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale

respinge l’appello (Ricorso numero: 434/2023).

Condanna parte appellante alle spese del secondo grado della fase cautelare in favore dell’Amministrazione appellata che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre spese generali e accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e di tutti i soggetti indicati nella parte motiva della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Antimo Prosperi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Fabio Taormina
 

IL SEGRETARIO

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