Antimafia – Informativa interdittiva – Sentenza di patteggiamento per 416-bis c.p. – Riforma Cartabia – Inutilizzabilità probatoria nei giudizi extrapenali – Tutela cautelare – Accoglie.

 ECLI:IT:CGARS:2023:209OCAU

Pubblicato il 28/06/2023

  1. 00209/2023 REG.PROV.CAU.
  2. 00469/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2023, proposto dal signor

 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Anac Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Partinico, non costituito in giudizio;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00196/2023, resa tra le parti.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Palermo e dell’Anac Autorità’ Nazionale Anticorruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che, pur nell’ambito del sommario giudizio proprio della fase cautelare, sussiste l’evidente fumus boni iuris relativamente al primo motivo dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio, in ragione del fatto che il provvedimento prefettizio impugnato richiama unicamente, quale elemento ostativo, la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p. del 20 luglio 2020 con la quale veniva irrogata al ricorrente la pena della reclusione ad anni uno e mesi dieci, con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. commesso sino all’aprile del 1997;

Ritenuto che, come già affermato con l’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 149 del 15 maggio 2023, la c.d. “riforma Cartabia”, ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento;

Ritenuto, infatti, che il comma 1-bis dell’art. 445 c.p. recita:

“La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”;

Ritenuto, quindi, che la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art.444 c.p.p. operata dalla citata riforma incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia (art. 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159), costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia (come il 416 bis c.p.), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna;

Ritenuto che, nelle more della decisione di merito, sussiste il requisito del periculum in mora, atteso che i provvedimenti impugnati incidono sull’attività lavorativa dell’appellante, come evidenziato alla pag. 2 dell’appello cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

accoglie l’appello (Ricorso numero: 469/2023) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Michele Pizzi, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

Marco Mazzamuto, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Caleca Ermanno de Francisco
 

IL SEGRETARIO

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